Ordinanza 203/1982 (ECLI:IT:COST:1982:203)
Massima numero 14563
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  18/11/1982;  Decisione del  18/11/1982
Deposito del 24/11/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 203/82. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RICORSI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ISTANZA DI TRATTAZIONE - EFFETTI - ORDINANZA DI RINVIO - OMESSA INDICAZIONE DEL PARAMETRO, DEI TERMINI E DEI MOTIVI DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza ed omessa indicazione (in contrasto con la prescrizione dell'art. 23, comma secondo, l. n. 87/1953) sia del parametro costituzionale che dei termini del fatto, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, della quale il giudice a quo ha solo affermato apoditticamente la rilevanza senza alcun accenno alla fattispecie concreta. - S. nn. 28/1982 e 158/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte