Sentenza 204/1982 (ECLI:IT:COST:1982:204)
Massima numero 11573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  29/11/1982;  Decisione del  29/11/1982
Deposito del 30/11/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11572  11574  11575


Titolo
SENT. 204/82 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - MANCATA ESTENSIONE DEL TERMINE DILATORIO PREVISTO PER L'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La mancata estensione ai licenziamenti disciplinari, in assenza di espresso richiamo, della garanzia disposta dallo statuto dei lavoratori - per la quale i provvedimenti disciplinari piu` gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione del fatto per iscritto - non puo` ritenersi illegittima. Infatti quale che sia il significato da assegnarsi al vocabolo "applicati" (emanati o mandati ad esecuzione) i diritti inviolabili del lavoratore sia come singolo sia nelle formazioni sociali non sono vulnerati dalla mancata procrastinazione dell'initium dell'una o dell'altra operazione, ne` l'art. 24 perche` il comma quinto non incide sul diritto del lavoratore, colpito da ogni e qualsiasi sanzione disciplinare, di essere sentito a difesa avanti al giudice. Le suesposte ragioni destituiscono di fondamento anche la censura sollevata sulla base dell'art. 3 Cost.. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale del comma quinto dell'art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte