Sentenza 204/1982 (ECLI:IT:COST:1982:204)
Massima numero 11573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
29/11/1982; Decisione del
29/11/1982
Deposito del 30/11/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 204/82 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - MANCATA ESTENSIONE DEL TERMINE DILATORIO PREVISTO PER L'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 204/82 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - MANCATA ESTENSIONE DEL TERMINE DILATORIO PREVISTO PER L'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La mancata estensione ai licenziamenti disciplinari, in assenza di espresso richiamo, della garanzia disposta dallo statuto dei lavoratori - per la quale i provvedimenti disciplinari piu` gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione del fatto per iscritto - non puo` ritenersi illegittima. Infatti quale che sia il significato da assegnarsi al vocabolo "applicati" (emanati o mandati ad esecuzione) i diritti inviolabili del lavoratore sia come singolo sia nelle formazioni sociali non sono vulnerati dalla mancata procrastinazione dell'initium dell'una o dell'altra operazione, ne` l'art. 24 perche` il comma quinto non incide sul diritto del lavoratore, colpito da ogni e qualsiasi sanzione disciplinare, di essere sentito a difesa avanti al giudice. Le suesposte ragioni destituiscono di fondamento anche la censura sollevata sulla base dell'art. 3 Cost.. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale del comma quinto dell'art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 Cost.).
La mancata estensione ai licenziamenti disciplinari, in assenza di espresso richiamo, della garanzia disposta dallo statuto dei lavoratori - per la quale i provvedimenti disciplinari piu` gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione del fatto per iscritto - non puo` ritenersi illegittima. Infatti quale che sia il significato da assegnarsi al vocabolo "applicati" (emanati o mandati ad esecuzione) i diritti inviolabili del lavoratore sia come singolo sia nelle formazioni sociali non sono vulnerati dalla mancata procrastinazione dell'initium dell'una o dell'altra operazione, ne` l'art. 24 perche` il comma quinto non incide sul diritto del lavoratore, colpito da ogni e qualsiasi sanzione disciplinare, di essere sentito a difesa avanti al giudice. Le suesposte ragioni destituiscono di fondamento anche la censura sollevata sulla base dell'art. 3 Cost.. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale del comma quinto dell'art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte