Sentenza 204/1982 (ECLI:IT:COST:1982:204)
Massima numero 11574
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
29/11/1982; Decisione del
29/11/1982
Deposito del 30/11/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 204/82 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - MANCATA ESTENSIONE DELLA INEFFICACIA E SOSPENSIONE PREVISTE PER LE SANZIONI DISCIPLINARI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 204/82 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - MANCATA ESTENSIONE DELLA INEFFICACIA E SOSPENSIONE PREVISTE PER LE SANZIONI DISCIPLINARI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disposizione impugnata - nel disporre l'inefficacia della sanzione disciplinare (consecutiva alla mancata designazione, da parte del datore di lavoro, del rappresentante in seno al collegio di conciliazione e arbitrato) e la sospensione della stessa per tutta la durata del giudizio promosso dal datore di lavoro negligente - esibisce una sorta di astreintes mediante le quali il legislatore mira a spiegare l'intendimento, dal datore nutrito, di impedire la costituzione del collegio di conciliazione e di arbitrato e di indirizzare la controversia sulle rotaie della giustizia togata, sulle quali e` massima di comune esperienza che non corrano frecce di qualsiasi colore: e` una scelta di politica legislativa, che, se non estesa al licenziamento disciplinare, non sbarra al lavoratore, che siasi rivolto all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la via del ricorso al presidente del tribunale di cui all'art. 810 c.p.c. al fine di conseguire - malgrado la indifferenza del datore - la integrazione del collegio. Del tutto fuori luogo e` il richiamo dell'art. 24 perche` la sospensione legale dell'efficacia dell'atto, la cui eliminazione rappresenta il petitum della domanda che il lavoratore intende sottoporre al collegio di conciliazione e di arbitrato, incide non sul diritto di difesa ma sulla posizione sostanziale di cui il lavoratore medesimo pretende di essere titolare, ne` diversa e` la diagnosi da stilarsi in merito alla domanda giudiziale del datore, obietto della quale altro non e` che l'accertamento negativo della pretesa sostanziale del lavoratore. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale del comma settimo dell'art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
La disposizione impugnata - nel disporre l'inefficacia della sanzione disciplinare (consecutiva alla mancata designazione, da parte del datore di lavoro, del rappresentante in seno al collegio di conciliazione e arbitrato) e la sospensione della stessa per tutta la durata del giudizio promosso dal datore di lavoro negligente - esibisce una sorta di astreintes mediante le quali il legislatore mira a spiegare l'intendimento, dal datore nutrito, di impedire la costituzione del collegio di conciliazione e di arbitrato e di indirizzare la controversia sulle rotaie della giustizia togata, sulle quali e` massima di comune esperienza che non corrano frecce di qualsiasi colore: e` una scelta di politica legislativa, che, se non estesa al licenziamento disciplinare, non sbarra al lavoratore, che siasi rivolto all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la via del ricorso al presidente del tribunale di cui all'art. 810 c.p.c. al fine di conseguire - malgrado la indifferenza del datore - la integrazione del collegio. Del tutto fuori luogo e` il richiamo dell'art. 24 perche` la sospensione legale dell'efficacia dell'atto, la cui eliminazione rappresenta il petitum della domanda che il lavoratore intende sottoporre al collegio di conciliazione e di arbitrato, incide non sul diritto di difesa ma sulla posizione sostanziale di cui il lavoratore medesimo pretende di essere titolare, ne` diversa e` la diagnosi da stilarsi in merito alla domanda giudiziale del datore, obietto della quale altro non e` che l'accertamento negativo della pretesa sostanziale del lavoratore. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale del comma settimo dell'art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte