Sentenza 249/2020 (ECLI:IT:COST:2020:249)
Massima numero 43062
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  04/11/2020;  Decisione del  04/11/2020
Deposito del 25/11/2020; Pubblicazione in G. U. 02/12/2020
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Domanda di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Computo del termine di durata per la persona offesa dal reato - Decorrenza dall'assunzione della qualità di parte civile - Denunciata violazione del principio convenzionale di ragionevole durata del processo - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte d'appello di Firenze in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU - dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, inserito dall'art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella legge n. 134 del 2012, in base al quale il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di parte civile in capo alla persona offesa dal reato ai fini del computo della durata ragionevole. La soluzione adottata dal legislatore si rivela coerente con la ricostruzione sistematica che, prima e al di fuori della formale instaurazione del rapporto processuale, nega al danneggiato la facoltà di far valere in sede penale, sia pur soltanto in senso sostanziale, il diritto di carattere civile al risarcimento. Quanto ai profili attinenti all'accertamento di una qualche responsabilità correlata ai ritardi o alle inerzie nell'adozione o nella richiesta dei provvedimenti necessari a prevenire o reprimere comportamenti penalmente rilevanti, essi esulano dalle finalità perseguite dai rimedi avverso la violazione del termine ragionevole del processo di cui all'art. 6, par. 1, CEDU, trovando appropriata ed effettiva risposta mediante ricorso ad altre azioni e in altre sedi. (Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2018, n. 36 del 2016, n. 184 del 2015, n. 23 del 2015, n. 30 del 2014, n. 217 del 2009, n. 168 del 2006, n. 94 del 1996, n. 532 del 1995, n. 353 del 1994, n. 192 del 1991; ordinanze n. 254 del 2011, n. 339 del 2008, n. 124 del 1999, n. 424 del 1998).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la persona offesa dal reato nel processo penale è un soggetto portatore di un duplice interesse: quello al risarcimento del danno, che si esercita mediante la costituzione di parte civile, e quello all'affermazione della responsabilità penale dell'autore del reato, che si esercita mediante un'attività di supporto e di controllo dell'operato del pubblico ministero. (Precedente citato: sentenza n. 23 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge  24/03/2001  n. 89  art. 2  co. 2

decreto-legge  22/06/2012  n. 83  art. 55  co. 1

legge  07/08/2012  n. 134  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6