Sentenza 205/1982 (ECLI:IT:COST:1982:205)
Massima numero 9280
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
30/11/1982; Decisione del
30/11/1982
Deposito del 09/12/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9281
Titolo
SENT. 205/82 A. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - OMESSA MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - SPECIE: INDUZIONE E FAVOREGGIAMENTO DELLA PROSTITUZIONE - RATTO DI MINORE.
SENT. 205/82 A. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - OMESSA MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - SPECIE: INDUZIONE E FAVOREGGIAMENTO DELLA PROSTITUZIONE - RATTO DI MINORE.
Testo
Sono inammissibili per omessa motivazione della rilevanza le questioni di legittimita` costituzionale proposte nei confronti degli art. 4, n. 2, 3, n. 5, l.20 febbraio 1958 n. 75 e 523 cod.pen..
Sono inammissibili per omessa motivazione della rilevanza le questioni di legittimita` costituzionale proposte nei confronti degli art. 4, n. 2, 3, n. 5, l.20 febbraio 1958 n. 75 e 523 cod.pen..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte