Sentenza 205/1982 (ECLI:IT:COST:1982:205)
Massima numero 9281
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
30/11/1982; Decisione del
30/11/1982
Deposito del 09/12/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9280
Titolo
SENT. 205/82 B. PROSTITUZIONE - INDUZIONE - REATO COMMESSO NEI CONFRONTI DI PERSONA MAGGIORE DI 18 ANNI MA MINORE DI 21 - RADDOPPIO DI PENA RISPETTO AL REATO CONTRO IL MAGGIORE DI ANNI 21 - ACQUISTO DELLA MAGGIORE ETA' FISSATO AL DICIOTTESIMO ANNO - EQUIPARAZIONE DELLA PENA CON QUELLA PREVISTA PER IL REATO COMMESSO NEI CONFRONTI DI PERSONA INFERMA O MINORATA PSICHICAMENTE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO D'EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.
SENT. 205/82 B. PROSTITUZIONE - INDUZIONE - REATO COMMESSO NEI CONFRONTI DI PERSONA MAGGIORE DI 18 ANNI MA MINORE DI 21 - RADDOPPIO DI PENA RISPETTO AL REATO CONTRO IL MAGGIORE DI ANNI 21 - ACQUISTO DELLA MAGGIORE ETA' FISSATO AL DICIOTTESIMO ANNO - EQUIPARAZIONE DELLA PENA CON QUELLA PREVISTA PER IL REATO COMMESSO NEI CONFRONTI DI PERSONA INFERMA O MINORATA PSICHICAMENTE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO D'EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.
Testo
Poiche` rientra nella discrezionalita` del legislatore distinguere nell'ambito della maggiore eta` tra situazione e situazione, anche ai fini di stabilire la capacita` psicofisica del soggetto, non e` in contrasto col principio d'eguaglianza l'art. 4 n. 2 della l. 20 febbraio 1958, n. 75, che punisce l'induzione alla prostituzione di persona tra i 18 e 21 con pena doppia rispetto al fatto commesso nei confronti di persona superiore ai 21 anni e cio` nonostante che il legislatore, con l. 8 marzo 1975, n. 39, abbia fissato la maggiore eta` al compimento del diciottesimo anno e che la pena prevista sia equiparata a quella del reato commesso contro persona in stato di infermita` o di minorazione psichica.
Poiche` rientra nella discrezionalita` del legislatore distinguere nell'ambito della maggiore eta` tra situazione e situazione, anche ai fini di stabilire la capacita` psicofisica del soggetto, non e` in contrasto col principio d'eguaglianza l'art. 4 n. 2 della l. 20 febbraio 1958, n. 75, che punisce l'induzione alla prostituzione di persona tra i 18 e 21 con pena doppia rispetto al fatto commesso nei confronti di persona superiore ai 21 anni e cio` nonostante che il legislatore, con l. 8 marzo 1975, n. 39, abbia fissato la maggiore eta` al compimento del diciottesimo anno e che la pena prevista sia equiparata a quella del reato commesso contro persona in stato di infermita` o di minorazione psichica.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte