Sentenza 206/1982 (ECLI:IT:COST:1982:206)
Massima numero 9282
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  30/11/1982;  Decisione del  30/11/1982
Deposito del 09/12/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 206/82. FALSA TESTIMONIANZA - RITRATTAZIONE - FINALITA' - TERMINI PER RITRATTARE NEL GIUDIZIO CIVILE E IN QUELLO PENALE - CORRELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DIFFERENZIALI DEI PROCEDIMENTI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO D'EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON PERTINENZA DEL RICHIAMO.

Testo
L'esimente della ritrattazione e` diretta ad assicurare l'accertamento della verita` nel giudizio, talche` essa deve essere correlata alle caratteristiche differenziali dei procedimenti civili o penali in cui s'e` data la falsa testimonianza. In tal modo il piu` breve termine concesso al falso testimone per ritrattare nel processo penale rispetto a quello civile corrisponde alla struttura ed alle esigenze di tempestivita` del primo. Ne` in materia viene in considerazione la garanzia del diritto di difesa, trattandosi di istituto di diritto sostanziale. Pertanto non e` fondata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 376 cod.pen., come gia` ritenuto dalla Corte con sent. n. 26 del 1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte