Sentenza 206/1982 (ECLI:IT:COST:1982:206)
Massima numero 9282
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
30/11/1982; Decisione del
30/11/1982
Deposito del 09/12/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 206/82. FALSA TESTIMONIANZA - RITRATTAZIONE - FINALITA' - TERMINI PER RITRATTARE NEL GIUDIZIO CIVILE E IN QUELLO PENALE - CORRELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DIFFERENZIALI DEI PROCEDIMENTI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO D'EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON PERTINENZA DEL RICHIAMO.
SENT. 206/82. FALSA TESTIMONIANZA - RITRATTAZIONE - FINALITA' - TERMINI PER RITRATTARE NEL GIUDIZIO CIVILE E IN QUELLO PENALE - CORRELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DIFFERENZIALI DEI PROCEDIMENTI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO D'EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON PERTINENZA DEL RICHIAMO.
Testo
L'esimente della ritrattazione e` diretta ad assicurare l'accertamento della verita` nel giudizio, talche` essa deve essere correlata alle caratteristiche differenziali dei procedimenti civili o penali in cui s'e` data la falsa testimonianza. In tal modo il piu` breve termine concesso al falso testimone per ritrattare nel processo penale rispetto a quello civile corrisponde alla struttura ed alle esigenze di tempestivita` del primo. Ne` in materia viene in considerazione la garanzia del diritto di difesa, trattandosi di istituto di diritto sostanziale. Pertanto non e` fondata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 376 cod.pen., come gia` ritenuto dalla Corte con sent. n. 26 del 1974.
L'esimente della ritrattazione e` diretta ad assicurare l'accertamento della verita` nel giudizio, talche` essa deve essere correlata alle caratteristiche differenziali dei procedimenti civili o penali in cui s'e` data la falsa testimonianza. In tal modo il piu` breve termine concesso al falso testimone per ritrattare nel processo penale rispetto a quello civile corrisponde alla struttura ed alle esigenze di tempestivita` del primo. Ne` in materia viene in considerazione la garanzia del diritto di difesa, trattandosi di istituto di diritto sostanziale. Pertanto non e` fondata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 376 cod.pen., come gia` ritenuto dalla Corte con sent. n. 26 del 1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte