Ordinanza 208/1982 (ECLI:IT:COST:1982:208)
Massima numero 14564
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  30/11/1982;  Decisione del  30/11/1982
Deposito del 09/12/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14565


Titolo
ORD. 208/82 A. REATI MILITARI - CODICE PENALE MILITARE DI GUERRA - DISPOSIZIONE RELATIVA AI TRIBUNALI MILITARI DI BORDO - INAPPLICABILITA' IN UN PROCEDIMENTO PENALE PER UN REATO MILITARE CHE SI ASSUME COMMESSO IN TEMPO DI PACE - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per assoluto difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 286 del codice penale militare di guerra, riguardante i Tribunali militari di bordo, sollevata in riferimento agli artt. 52, terzo comma, 101 e 112 Cost., stante l'inapplicabilita' della norma impugnata in un procedimento penale per un reato militare che si assume commesso, come nella specie, in tempo di pace.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 52  co. 3

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte