Ordinanza 208/1982 (ECLI:IT:COST:1982:208)
Massima numero 14565
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
30/11/1982; Decisione del
30/11/1982
Deposito del 09/12/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
14564
Titolo
ORD. 208/82 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE DI PACE - TRIBUNALI MILITARI DI BORDO - DISCIPLINA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DEMOCRAZIA CUI DEVE INFORMARSI L'ORDINAMENTO DELLE FORZE ARMATE, DELLA SOGGEZIONE DEI GIUDICI ESCLUSIVAMENTE ALLA LEGGE E DELLA OBBLIGATORIETA' DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - IUS SUPERVENIENS: MODIFICA DI DETTO ORDINAMENTO - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
ORD. 208/82 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE DI PACE - TRIBUNALI MILITARI DI BORDO - DISCIPLINA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DEMOCRAZIA CUI DEVE INFORMARSI L'ORDINAMENTO DELLE FORZE ARMATE, DELLA SOGGEZIONE DEI GIUDICI ESCLUSIVAMENTE ALLA LEGGE E DELLA OBBLIGATORIETA' DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - IUS SUPERVENIENS: MODIFICA DI DETTO ORDINAMENTO - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Testo
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 52, comma terzo, 101 e 112 Cost. - degli artt. da 277 a 282, 400 e da 415 a 431, 432, cod. pen. mil. di pace, nonche' degli artt. da 28 a 38 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare), nella parte in cui contemplano i Tribunali militari di bordo, essendo state abrogate le norme denunziate con legge 7 maggio 1981, n. 180, recante "modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace" (art. 16), la quale in particolare prevede la ricorribilita' in cassazione, secondo le norme del codice di procedura penale, avverso i provvedimenti dei giudici militari (art. 6) e la soppressione dei Tribunali militari di bordo, le cui competenze sono state trasferite ai Tribunali militari (art. 8), per cui e' necessario che i giudici a quibus procedano a nuovo esame della rilevanza, tenendo conto della disciplina introdotta con la sopravvenuta legge n. 180 del 1981.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 52, comma terzo, 101 e 112 Cost. - degli artt. da 277 a 282, 400 e da 415 a 431, 432, cod. pen. mil. di pace, nonche' degli artt. da 28 a 38 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare), nella parte in cui contemplano i Tribunali militari di bordo, essendo state abrogate le norme denunziate con legge 7 maggio 1981, n. 180, recante "modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace" (art. 16), la quale in particolare prevede la ricorribilita' in cassazione, secondo le norme del codice di procedura penale, avverso i provvedimenti dei giudici militari (art. 6) e la soppressione dei Tribunali militari di bordo, le cui competenze sono state trasferite ai Tribunali militari (art. 8), per cui e' necessario che i giudici a quibus procedano a nuovo esame della rilevanza, tenendo conto della disciplina introdotta con la sopravvenuta legge n. 180 del 1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 52
co. 3
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte