Ordinanza 209/1982 (ECLI:IT:COST:1982:209)
Massima numero 14566
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  30/11/1982;  Decisione del  30/11/1982
Deposito del 09/12/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 209/82. CIRCOLAZIONE STRADALE - CIRCOLAZIONE CON VEICOLO CHE SUPERI DI OLTRE TRENTA QUINTALI IL PESO COMPLESSIVO CONSENTITO - SANZIONI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DEL CARATTERE PERSONALE DELLA RESPONSABILITA' PENALE E DEL CONTENUTO E FINALITA' DELLE PENE - IUS SUPERVENIENS (SUCCESSIVO A PRECEDENTI PRONUNZIE DI MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE) - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.

Testo
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. - dell'art. 121, terzo comma, del T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313), nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito. Dopo l'emanazione di diverse decisioni di infondatezza e manifesta infondatezza della dedotta questione, il predetto testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale e' stato infatti integralmente sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale tra l'altro: prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, per la circolazione con veicoli che superino di oltre il cinque per cento il peso complessivo consentito; commina sanzioni distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso, a seconda, cioe', che questo ecceda di dieci, di venti, di trenta o di oltre trenta quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite minimo ed uno massimo. Si rende pertanto necessario che i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza della prospettata questione di legittimita' costituzionale, tenendo conto delle norme sopravvenute. - S. n. 50/1980. O. nn. 147/1980; 167/1980; 169/1980; 195/1980; 66/1981; 82/1981; 83/1981; 84/1981; 136/1981; 158/1981; 4/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte