Ordinanza 210/1982 (ECLI:IT:COST:1982:210)
Massima numero 14567
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del  30/11/1982;  Decisione del  30/11/1982
Deposito del 09/12/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 210/82. ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - COMPORTAMENTI ANTISINDACALI - SANZIONI - STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA' - LAMENTATA ESCLUSIONE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - QUESTIONI FORMULATE SENZA ESATTA INDIVIDUAZIONE DEL THEMA DECIDENDI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA (GIA' DICHIARATA).

Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300; artt. 29, n. 1, e 33 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054; artt. 2, 7, secondo comma, 19 e 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e artt. 2 e 4 l. 20 marzo 1865, all. E), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., per essere state dette questioni - peraltro, gia' dichiarate con sentenza inammissibili - formulate in modo da non consentire l'esatta individuazione del thema decidendi. - S. n. 169/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte