Sentenza 250/2020 (ECLI:IT:COST:2020:250)
Massima numero 43086
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MORELLI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
22/10/2020; Decisione del
22/10/2020
Deposito del 26/11/2020; Pubblicazione in G. U. 02/12/2020
Titolo
Ricorso in via principale - Coerenza della motivazione rispetto al petitum - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Coerenza della motivazione rispetto al petitum - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per contraddittorietà della motivazione rispetto al petitum in rapporto all'art. 117, comma secondo, lett. l), Cost., nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 1 del 2019. L'impugnativa investe esplicitamente solo la parte della disposizione regionale che produrrebbe, ad avviso del ricorrente, l'effetto di violare quanto previsto dalla disciplina statale. Conseguentemente, è a tale specifico profilo che il ricorrente riferisce la dedotta violazione del parametro evocato in materia di ordinamento civile.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per contraddittorietà della motivazione rispetto al petitum in rapporto all'art. 117, comma secondo, lett. l), Cost., nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 1 del 2019. L'impugnativa investe esplicitamente solo la parte della disposizione regionale che produrrebbe, ad avviso del ricorrente, l'effetto di violare quanto previsto dalla disciplina statale. Conseguentemente, è a tale specifico profilo che il ricorrente riferisce la dedotta violazione del parametro evocato in materia di ordinamento civile.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
27/03/2019
n. 1
art. 1
co. 4
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
24/12/2018
n. 12
art. 6
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte