Ordinanza 212/1982 (ECLI:IT:COST:1982:212)
Massima numero 14569
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  30/11/1982;  Decisione del  30/11/1982
Deposito del 09/12/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 212/82. SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REVOCA (CASI DI) - NUOVE NORME - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 13 d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito con modificazioni in l. 7 giugno 1974, n. 220 (in materia di sospensione condizionale della pena), in quanto l'ordinanza del giudice a quo, motivata solo per relationem, lascia insoddisfatta la fondamentale esigenza - cui e' preordinato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - della chiara e generale conoscenza, attraverso l'apposito regime di pubblicita', delle questioni di legittimita' costituzionale deferite alla Corte. - O. nn. 61 e 89/1981.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte