Ordinanza 213/1982 (ECLI:IT:COST:1982:213)
Massima numero 12760
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  30/11/1982;  Decisione del  30/11/1982
Deposito del 09/12/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 213/82. STAMPA - LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47, ARTT. 1, 9 E 13, E COD. PEN., ART. 57 - REATI COMMESSI A MEZZO DELLA STAMPA - SANZIONI PENALI - ASSERITA DISPARITA'DI TRATTAMENTO RISPETTO AI REATI COMMESSI PER MEZZO DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA (SENT. N. 168/1982) - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 L. 8 febbraio 1948 n. 47 (disp. sulla stampa) sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. Invero le argomentazioni secondo cui le acquisizioni della tecnica sono oggi volte a consentire la riproduzione, la reiterazione e la conseguente permanenza nel tempo dei messaggi radiofonici e televisivi non assumono il significato di "communis opinio" attesoche' la stampa viene anche in dottrina riguardata come mezzo di diffamazione ben piu' pericoloso di altri mezzi di pubblicita' per cui anche nei tempi presenti in cui si registrano sempre piu' cospicue masse di spettatori, la stampa non ha cessato di profilarsi quale piu' pericoloso veicolo di diffamazione. Comunque il compito di ridurre il solco che separa la legge del '48 dalla piu' recente legge del 1975 non puo' essere esplicato dalla Corte ma deve essere ottemperato dal legislatore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte