Ordinanza 215/1982 (ECLI:IT:COST:1982:215)
Massima numero 14571
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
30/11/1982; Decisione del
30/11/1982
Deposito del 09/12/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 215/82. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - PRODOTTI PETROLIFERI - ESENZIONI - ESCLUSIONE PER I PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI, ANCHE SE NON COMPLETAMENTE ASSIMILABILI A QUELLI "DESTINATI A SUBIRE UN TRATTAMENTO DEFINITO" (CRACKING E REFORMING) - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA DELLA SALUTE - IUS SUPERVENIENS: NORME INTERPRETATIVE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 215/82. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - PRODOTTI PETROLIFERI - ESENZIONI - ESCLUSIONE PER I PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI, ANCHE SE NON COMPLETAMENTE ASSIMILABILI A QUELLI "DESTINATI A SUBIRE UN TRATTAMENTO DEFINITO" (CRACKING E REFORMING) - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA DELLA SALUTE - IUS SUPERVENIENS: NORME INTERPRETATIVE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale del punto 4, lett. H, e del punto 3, lett. I, della Tabella A allegata al d.l. 23 ottobre 1964, n. 989 (conv. nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350), nella parte in cui non prevedono l'esenzione dall'imposta di fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati, anche se non completamente assimilabili a quelli "destinati a subire un trattamento definito" (cracking e reforming), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32, comma primo, Cost. sotto il profilo che le benzine raffinate, o speciali, non venendo ottenute mediante trattamento "definito" di cracking o di reforming, ma con il diverso metodo della "vaporizzazione", pur essendo non inquinanti e di alto potere calorifico, non godevano di esenzione d'imposta, si' che veniva a determinarsi una grave situazione di disuguaglianza per il fatto che restavano sottoposti allo stesso trattamento fiscale utilizzatori di prodotti petroliferi a fini speculativi e utilizzatori ai fini sociali di distribuzione di gas nelle reti urbane, ed inoltre si dava esenzione fiscale proprio ai prodotti (i benzinoni) che provocavano imponenti fenomeni d'inquinamento, lesivi del bene costituzionale della salute pubblica. Nel frattempo e' infatti sopravvenuta la legge 2 agosto 1982, n. 513, recante norme interpretative della citata Tabella A, e particolarmente l'art. 1 dove il legislatore avverte che "nei trattamenti definiti del cracking e del reforming, previsti dalla legge H, punto 4 della Tabella (disposizione impugnata).... devono considerarsi compresi tutti i processi termici, inclusi quelli di vaporizzazione completa, attuati per la prevenzione di gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione", per cui s'impone da parte del giudice a quo un nuovo esame della rilevanza della dedotta questione, tenendo conto della sopraggiunta normativa.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale del punto 4, lett. H, e del punto 3, lett. I, della Tabella A allegata al d.l. 23 ottobre 1964, n. 989 (conv. nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350), nella parte in cui non prevedono l'esenzione dall'imposta di fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati, anche se non completamente assimilabili a quelli "destinati a subire un trattamento definito" (cracking e reforming), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32, comma primo, Cost. sotto il profilo che le benzine raffinate, o speciali, non venendo ottenute mediante trattamento "definito" di cracking o di reforming, ma con il diverso metodo della "vaporizzazione", pur essendo non inquinanti e di alto potere calorifico, non godevano di esenzione d'imposta, si' che veniva a determinarsi una grave situazione di disuguaglianza per il fatto che restavano sottoposti allo stesso trattamento fiscale utilizzatori di prodotti petroliferi a fini speculativi e utilizzatori ai fini sociali di distribuzione di gas nelle reti urbane, ed inoltre si dava esenzione fiscale proprio ai prodotti (i benzinoni) che provocavano imponenti fenomeni d'inquinamento, lesivi del bene costituzionale della salute pubblica. Nel frattempo e' infatti sopravvenuta la legge 2 agosto 1982, n. 513, recante norme interpretative della citata Tabella A, e particolarmente l'art. 1 dove il legislatore avverte che "nei trattamenti definiti del cracking e del reforming, previsti dalla legge H, punto 4 della Tabella (disposizione impugnata).... devono considerarsi compresi tutti i processi termici, inclusi quelli di vaporizzazione completa, attuati per la prevenzione di gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione", per cui s'impone da parte del giudice a quo un nuovo esame della rilevanza della dedotta questione, tenendo conto della sopraggiunta normativa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
co. 1
Altri parametri e norme interposte