Ordinanza 216/1982 (ECLI:IT:COST:1982:216)
Massima numero 14572
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
30/11/1982; Decisione del
30/11/1982
Deposito del 09/12/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 216/82. REATO IN GENERE - PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LIMITI DI APPLICABILITA' (A SECONDA CHE ABBIANO LUOGO GIUDIZI SEPARATI PER CIASCUNA IMPUTAZIONE O UN UNICO PROCEDIMENTO) - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS: MODIFICHE AL SISTEMA PENALE - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 216/82. REATO IN GENERE - PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LIMITI DI APPLICABILITA' (A SECONDA CHE ABBIANO LUOGO GIUDIZI SEPARATI PER CIASCUNA IMPUTAZIONE O UN UNICO PROCEDIMENTO) - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS: MODIFICHE AL SISTEMA PENALE - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 163 cod. pen. (modif. dall'art. 11 d.l. 11 aprile 1974, n. 99, conv. in legge 7 giugno 1974, n. 220), riguardante la sospensione condizionale della pena, sollevata - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - in quanto: non spiegando effetti sul disposto delle norme impugnate la pronuncia di incostituzionalita' dell'art. 136 stesso codice che consentiva, in caso di inadempienza, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, verrebbe a verificarsi manifesta disparita' fra imputati che, nelle stesse condizioni, vengono tratti a giudizi separati per ciascuna imputazione, e quelli che vengono citati in un unico procedimento, dato che, ai sensi dell'art. 164 cod. pen., una precedente condanna a pena pecuniaria non e' invece ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena in un successivo giudizio; d'altra parte, analoga disparita', correlata alle condizioni economiche dell'imputato, verrebbe a verificarsi in ordine all'oblazione, unico istituto che consentirebbe di superare le denunciate difficolta' in ipotesi di procedimenti riuniti. La sopravvenuta legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "modifiche al sistema penale", ha infatti depenalizzato all'art. 35 tutte le violazioni, in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda, per cui s'impone da parte del giudice a quo il riesame della situazione denunziata alla luce della nuova normativa. - S. n. 131/1979, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 136 cod. pen.. La Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite ha deciso che tale pronuncia non spiega effetti sul disposto dell'art. 163 cod. pen., fino a quando non vi sara' stata eventuale specifica ulteriore decisione della Corte costituzionale.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 163 cod. pen. (modif. dall'art. 11 d.l. 11 aprile 1974, n. 99, conv. in legge 7 giugno 1974, n. 220), riguardante la sospensione condizionale della pena, sollevata - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - in quanto: non spiegando effetti sul disposto delle norme impugnate la pronuncia di incostituzionalita' dell'art. 136 stesso codice che consentiva, in caso di inadempienza, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, verrebbe a verificarsi manifesta disparita' fra imputati che, nelle stesse condizioni, vengono tratti a giudizi separati per ciascuna imputazione, e quelli che vengono citati in un unico procedimento, dato che, ai sensi dell'art. 164 cod. pen., una precedente condanna a pena pecuniaria non e' invece ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena in un successivo giudizio; d'altra parte, analoga disparita', correlata alle condizioni economiche dell'imputato, verrebbe a verificarsi in ordine all'oblazione, unico istituto che consentirebbe di superare le denunciate difficolta' in ipotesi di procedimenti riuniti. La sopravvenuta legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "modifiche al sistema penale", ha infatti depenalizzato all'art. 35 tutte le violazioni, in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda, per cui s'impone da parte del giudice a quo il riesame della situazione denunziata alla luce della nuova normativa. - S. n. 131/1979, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 136 cod. pen.. La Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite ha deciso che tale pronuncia non spiega effetti sul disposto dell'art. 163 cod. pen., fino a quando non vi sara' stata eventuale specifica ulteriore decisione della Corte costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte