Sentenza 218/1982 (ECLI:IT:COST:1982:218)
Massima numero 9434
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
02/12/1982; Decisione del
02/12/1982
Deposito del 16/12/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 218/82 IMPIEGO PUBBLICO - DIRIGENTI E PERSONALE DIRETTIVO - COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO - DIVIETO GENERALE DI ASSUNZIONE DI ALTRI RAPPORTI DI IMPIEGO PRESSO LO STATO O ENTI PUBBLICI - ASSUNZIONE O CONSERVAZIONE DI INCARICHI UNIVERSITARI - PRECLUSIONE - ASSUNTO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 9, 33 DELLA COSTITUZIONE - RISERVA AL LEGISLATORE DI DEROGHE A REGOLE GENERALI - ESCLUSIONE D'ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 218/82 IMPIEGO PUBBLICO - DIRIGENTI E PERSONALE DIRETTIVO - COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO - DIVIETO GENERALE DI ASSUNZIONE DI ALTRI RAPPORTI DI IMPIEGO PRESSO LO STATO O ENTI PUBBLICI - ASSUNZIONE O CONSERVAZIONE DI INCARICHI UNIVERSITARI - PRECLUSIONE - ASSUNTO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 9, 33 DELLA COSTITUZIONE - RISERVA AL LEGISLATORE DI DEROGHE A REGOLE GENERALI - ESCLUSIONE D'ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le deroghe ad una normativa di carattere generale rientrano esclusivamente nella competenza del legislatore, implicando una valutazione d'indole politica censurabile solo sotto il profilo dell'irrazionalita`. (In base a tale principio e` stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3, 9 e 33 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 67, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante "Disciplina delle funzini dirigenziali nella Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo", nella parte in cui preclude ai dirigenti statali esodati di assumere o conservare incarichi universitari).
Le deroghe ad una normativa di carattere generale rientrano esclusivamente nella competenza del legislatore, implicando una valutazione d'indole politica censurabile solo sotto il profilo dell'irrazionalita`. (In base a tale principio e` stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3, 9 e 33 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 67, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante "Disciplina delle funzini dirigenziali nella Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo", nella parte in cui preclude ai dirigenti statali esodati di assumere o conservare incarichi universitari).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 33
Altri parametri e norme interposte