Sentenza 219/1982 (ECLI:IT:COST:1982:219)
Massima numero 9435
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
02/12/1982; Decisione del
02/12/1982
Deposito del 16/12/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 219/82. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DELLO STATO E DI ENTI PUBBLICI EX COMBATTENTI E ASSIMILATI COLLOCATI A RIPOSO - DIVIETO DI IMPIEGHI E DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PRESSO LO STATO E PRESSO ENTI PUBBLICI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE STATALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 219/82. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DELLO STATO E DI ENTI PUBBLICI EX COMBATTENTI E ASSIMILATI COLLOCATI A RIPOSO - DIVIETO DI IMPIEGHI E DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PRESSO LO STATO E PRESSO ENTI PUBBLICI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE STATALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Puo` ipotizzarsi una violazione del principio di uguaglianza solo ove si pongano a raffronto situazioni identiche o, almeno, omogenee. Tali non sono quelle degli esodati ex L. 24 maggio 1970 n. 336 (ex combattenti) ed ex D.P.R 30 giugno 1972 n. 748 (Funzionari direttivi e dirigenti statali), diversa essendo la ratio delle rispettive normative. (In base a tale principio e` stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974 n. 261, recante "Modificazioni alla L. 24 maggio 1970 n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati", convertito con modificazioni in L. 14 agosto 1974 n. 355, nella parte in cui prevede per gli ex combattenti collocati a riposo ai sensi dell'art. 3 della L. n. 336 del 1970, il divieto di assumere e mantenere non solo rapporti d'impiego pubblico, ma anche incarichi di lavoro autonomo con lo Stato e gli altri enti pubblici.
Puo` ipotizzarsi una violazione del principio di uguaglianza solo ove si pongano a raffronto situazioni identiche o, almeno, omogenee. Tali non sono quelle degli esodati ex L. 24 maggio 1970 n. 336 (ex combattenti) ed ex D.P.R 30 giugno 1972 n. 748 (Funzionari direttivi e dirigenti statali), diversa essendo la ratio delle rispettive normative. (In base a tale principio e` stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974 n. 261, recante "Modificazioni alla L. 24 maggio 1970 n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati", convertito con modificazioni in L. 14 agosto 1974 n. 355, nella parte in cui prevede per gli ex combattenti collocati a riposo ai sensi dell'art. 3 della L. n. 336 del 1970, il divieto di assumere e mantenere non solo rapporti d'impiego pubblico, ma anche incarichi di lavoro autonomo con lo Stato e gli altri enti pubblici.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte