Sentenza 220/1982 (ECLI:IT:COST:1982:220)
Massima numero 11693
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE STEFANO - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
02/12/1982; Decisione del
02/12/1982
Deposito del 16/12/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 220/82 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTRATTI AGRARI - COLONIA PARZIARIA - RIPARTIZIONE DEI PRODOTTI DEL FONDO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CONCEDENTI IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI COLTIVAZIONE - EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - INTERPRETAZIONE DELL'ART. 3 COST. - COMPARAZIONE DELLE SITUAZIONI - FINALITA' - RIEQUILIBRIO MEDIANTE PARIFICAZIONE DELLA POSIZIONE DISCRIMINATORIA A QUELLA DI CUI SI RICHIEDE L'APPLICAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 220/82 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTRATTI AGRARI - COLONIA PARZIARIA - RIPARTIZIONE DEI PRODOTTI DEL FONDO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CONCEDENTI IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI COLTIVAZIONE - EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - INTERPRETAZIONE DELL'ART. 3 COST. - COMPARAZIONE DELLE SITUAZIONI - FINALITA' - RIEQUILIBRIO MEDIANTE PARIFICAZIONE DELLA POSIZIONE DISCRIMINATORIA A QUELLA DI CUI SI RICHIEDE L'APPLICAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il controllo della osservanza del principio di eguaglianza, nei suoi termini logici, richiede che la comparazione delle posizioni raffrontate avvenga, in vista del loro riequilibrio, mediante parificazione della posizione assunta come discriminatoria a quella di cui si richiede l'applicazione. Nella specie, data la peculiarita` del raffronto operato dal giudice a quo, la pronuncia di questa Corte, che e` lo strumento per ottenere la equiparazione di posizioni, non potrebbe avere tale risultato, poiche` il termine di comparazione dedotto (concedente che abbia contribuito alle spese di miglioramento e concedente che tale contributo non abbia dato) riflette la posizione del concedente del nudo terreno, a favore del quale non e` ovviamente prevista nessuna maggiorazione delle quote di riparto, cosi` come non e` prevista a favore del concedente che partecipi alle spese di impianto. Ne` la normativa censurata appare irrazionale: invero, il concedente che contribuisce alle spese di miglioramento gia` trova un compenso nell'incremento del valore del fondo nonche` del reddito di esso, poiche` ne deriva anche un aumento della quantita` del prodotto alla cui ripartizione il concedente partecipa. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 9 della L. 15 settembre 1964 n. 756, e dell'art. unico della L. 1 marzo 1968 n. 188, nella parte in cui, ai fini della ripartizione del prodotto del fondo, negando rilievo al contributo del concedente ai miglioramenti, comporterebbero la violazione del principio di eguaglianza, equiparando ingiustificatamente il concedente che abbia contribuito alle spese di miglioramento a quello che non vi abbia affatto provveduto).
Il controllo della osservanza del principio di eguaglianza, nei suoi termini logici, richiede che la comparazione delle posizioni raffrontate avvenga, in vista del loro riequilibrio, mediante parificazione della posizione assunta come discriminatoria a quella di cui si richiede l'applicazione. Nella specie, data la peculiarita` del raffronto operato dal giudice a quo, la pronuncia di questa Corte, che e` lo strumento per ottenere la equiparazione di posizioni, non potrebbe avere tale risultato, poiche` il termine di comparazione dedotto (concedente che abbia contribuito alle spese di miglioramento e concedente che tale contributo non abbia dato) riflette la posizione del concedente del nudo terreno, a favore del quale non e` ovviamente prevista nessuna maggiorazione delle quote di riparto, cosi` come non e` prevista a favore del concedente che partecipi alle spese di impianto. Ne` la normativa censurata appare irrazionale: invero, il concedente che contribuisce alle spese di miglioramento gia` trova un compenso nell'incremento del valore del fondo nonche` del reddito di esso, poiche` ne deriva anche un aumento della quantita` del prodotto alla cui ripartizione il concedente partecipa. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 9 della L. 15 settembre 1964 n. 756, e dell'art. unico della L. 1 marzo 1968 n. 188, nella parte in cui, ai fini della ripartizione del prodotto del fondo, negando rilievo al contributo del concedente ai miglioramenti, comporterebbero la violazione del principio di eguaglianza, equiparando ingiustificatamente il concedente che abbia contribuito alle spese di miglioramento a quello che non vi abbia affatto provveduto).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte