Sentenza 250/2020 (ECLI:IT:COST:2020:250)
Massima numero 43087
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MORELLI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
22/10/2020; Decisione del
22/10/2020
Deposito del 26/11/2020; Pubblicazione in G. U. 02/12/2020
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Possibilità, anche nel secondo semestre del 2019, per gli enti locali di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Possibilità, anche nel secondo semestre del 2019, per gli enti locali di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., e all'art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta - dell'art. 1, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 1 del 2019, che, nel modificare l'art. 6 della legge reg. Valle d'Aosta n. 12 del 2018, introduce il comma 5-bis, secondo cui, per l'anno 2019, gli enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 70% della media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 per le medesime finalità. La disposizione regionale - interpretata nel senso di consentire alle amministrazioni regionali la stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa solo entro il 30 giugno 2019, in conformità del termine previsto dalla disposizione statale di cui all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 - costituisce esercizio della competenza regionale in materia di ordinamento e organizzazione degli uffici, così consentendo una adeguata programmazione dei fabbisogni e delle esigenze delle amministrazioni destinatarie. Né è ravvisabile la lesione della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione al parametro interposto costituito dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, che fissa nel 50% il limite della spesa sostenuta per le medesime finalità. La predetta disposizione statale non è infatti applicabile alla Regione Valle d'Aosta, atteso lo specifico quadro regolatorio che rimette al metodo pattizio la determinazione delle modalità del concorso della medesima Regione all'assolvimento degli obblighi derivanti dalle misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. (Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2013, n. 173 del 2012; ordinanza n. 267 del 2012).
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., e all'art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta - dell'art. 1, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 1 del 2019, che, nel modificare l'art. 6 della legge reg. Valle d'Aosta n. 12 del 2018, introduce il comma 5-bis, secondo cui, per l'anno 2019, gli enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 70% della media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 per le medesime finalità. La disposizione regionale - interpretata nel senso di consentire alle amministrazioni regionali la stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa solo entro il 30 giugno 2019, in conformità del termine previsto dalla disposizione statale di cui all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 - costituisce esercizio della competenza regionale in materia di ordinamento e organizzazione degli uffici, così consentendo una adeguata programmazione dei fabbisogni e delle esigenze delle amministrazioni destinatarie. Né è ravvisabile la lesione della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione al parametro interposto costituito dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, che fissa nel 50% il limite della spesa sostenuta per le medesime finalità. La predetta disposizione statale non è infatti applicabile alla Regione Valle d'Aosta, atteso lo specifico quadro regolatorio che rimette al metodo pattizio la determinazione delle modalità del concorso della medesima Regione all'assolvimento degli obblighi derivanti dalle misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. (Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2013, n. 173 del 2012; ordinanza n. 267 del 2012).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
27/03/2019
n. 1
art. 1
co. 4
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
24/12/2018
n. 12
art. 6
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/03/2001
n. 165
art. 7
co. 5 bis
decreto legge 21/05/2010
n. 78
art. 9
co. 28
legge 30/07/2010
n. 122
art.