Sentenza 220/1982 (ECLI:IT:COST:1982:220)
Massima numero 11695
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE STEFANO  - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del  02/12/1982;  Decisione del  02/12/1982
Deposito del 16/12/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11693  11694


Titolo
SENT. 220/82 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTRATTI AGRARI - COLONIA PARZIARIA - RIPARTIZIONE DEI PRODOTTI DEL FONDO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CONCEDENTI (IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI COLTIVAZIONE) E TRA CONCEDENTI E COLONI (PER LA DIVERSA QUOTA NELLA RIPARTIZIONE DEL PRODOTTO) - PROPRIETA' - ART. 42 COST. - INTERPRETAZIONE - LIMITI DERIVANTI DALLA SUA FUNZIONE SOCIALE - COMPRESSIONE DELLE FACOLTA' CHE FORMANO LA SOSTANZA DEL DIRITTO - LEGITTIMITA' PURCHE' NON ANNULLINO IL DIRITTO STESSO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le limitazioni scaturenti dalla normativa censurata rispondono ad evidenti fini sociali e sono in armonia con l'art. 42 Cost. che consente al legislatore l'imposizione di limiti alla proprieta` privata al fine di assicurarne la funzione sociale, purche` essi non giungano ad annullare le facolta` che formano la sostanza del diritto di proprieta`. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - dell'art. 9, L. 15 settembre 1964 n. 756, e dell'articolo unico, della L. 1 marzo 1968 n. 188, nella parte in cui, prevedendo ripartizioni del prodotto del fondo sfavorevoli al concedente, non garantirebbero una sufficiente remunerazione della proprieta` e rischierebbero di condurre alla distruzione del capitale fondiario).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte