Sentenza 221/1982 (ECLI:IT:COST:1982:221)
Massima numero 12158
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE STEFANO - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
02/12/1982; Decisione del
02/12/1982
Deposito del 16/12/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
12159
Titolo
SENT. 221/82 A. PROCESSO PENALE - QUERELA - TERMINI, NEL CASO DI OFFESE RECIPROCHE, DALLA DATA DEL FATTO E NON DALLA DATA IN CUI L'UNA PARTE ABBIA AVUTO CONOSCENZA DELLA QUERELA PROPOSTA DALL'ALTRA - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.
SENT. 221/82 A. PROCESSO PENALE - QUERELA - TERMINI, NEL CASO DI OFFESE RECIPROCHE, DALLA DATA DEL FATTO E NON DALLA DATA IN CUI L'UNA PARTE ABBIA AVUTO CONOSCENZA DELLA QUERELA PROPOSTA DALL'ALTRA - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.
Testo
A parte gli ostacoli che si frappongono ad una categoria di "reati in danno reciproco", nessuna violazione dell'art. 3 Cost. e' ravvisabile nei confronti di una disposizione come l'art. 124 c.p.p., che colloca i due "offensori reciproci" in identiche condizioni cronologiche per quanto riguarda l'esercizio del rispettivo diritto di querela. Ne' e' ipotizzabile una violazione dell'art. 24, comma secondo, Cost., perche', anche prescindendo dalla considerazione che i soggetti cui l'art. 124 c.p.p. si riferisce non rivestono ancora la qualita' di parte, il querelato si trova a fruire di tutte le garanzie difensive riconosciute all'imputato, innegabilmente e doverosamente maggiori di quelle riconosciute al querelante, che va incontro ad una condanna alle spese e ai danni in dipendenza del proscioglimento o dell'assoluzione dell'imputato. - S. 190/1971, 3/1973, 165/1974, 52/1975.
A parte gli ostacoli che si frappongono ad una categoria di "reati in danno reciproco", nessuna violazione dell'art. 3 Cost. e' ravvisabile nei confronti di una disposizione come l'art. 124 c.p.p., che colloca i due "offensori reciproci" in identiche condizioni cronologiche per quanto riguarda l'esercizio del rispettivo diritto di querela. Ne' e' ipotizzabile una violazione dell'art. 24, comma secondo, Cost., perche', anche prescindendo dalla considerazione che i soggetti cui l'art. 124 c.p.p. si riferisce non rivestono ancora la qualita' di parte, il querelato si trova a fruire di tutte le garanzie difensive riconosciute all'imputato, innegabilmente e doverosamente maggiori di quelle riconosciute al querelante, che va incontro ad una condanna alle spese e ai danni in dipendenza del proscioglimento o dell'assoluzione dell'imputato. - S. 190/1971, 3/1973, 165/1974, 52/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte