Sentenza 221/1982 (ECLI:IT:COST:1982:221)
Massima numero 12159
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE STEFANO  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  02/12/1982;  Decisione del  02/12/1982
Deposito del 16/12/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  12158


Titolo
SENT. 221/82 B. ISTRUZIONE PENALE - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - IPOTESI DI REATI RECIPROCI PERSEGUIBILI A QUERELA - MANCATA PREVISIONE DELLA SPEDIZIONE IMMEDIATA DELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.

Testo
La comunicazione giudiziaria non e' imposta dalla Costituzione, rientrando la sua previsione nella discrezionalita' del legislatore ordinario: in ogni caso, la garanzia prevista dall'art. 24, comma secondo, Cost., non opera quando manchi il procedimento penale, che non puo' dirsi instaurato a seguito della semplice presentazione della querela; ne' puo' pretendersi, alla stregua del dettato costituzionale, che il diritto di difesa debba trovare spazio fin da tale momento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304, comma primo, c.p.p., nella parte in cui non prevede l'invio della comunicazione giudiziaria sin dal momento della trascrizione della querela nel registro dell'ufficio giudiziario).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte