Sentenza 222/1982 (ECLI:IT:COST:1982:222)
Massima numero 11576
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  02/12/1982;  Decisione del  02/12/1982
Deposito del 16/12/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11577  11578


Titolo
SENT. 222/82 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DIFENSORE NON ABILITATO AL PATROCINIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE - RAZIONALE SCELTA DEL LEGISLATORE IN ORDINE A REQUISISTI PROFESSIONALI NECESSARI.

Testo
La previsione che nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale la difesa delle parti possa essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione, non rende eccessivamente gravoso l'onere difensivo delle stesse ed e` frutto di una razionale scelta del legislatore in ordine ai requisiti professionali necessari per la trattazione di questioni che richiedono particolare perizia: pertanto non viola ne` l'art. 24 ne` l'art. 33 Cost.. (Infondatezza della questione non dichiarata in dispositivo).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 33

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 20    co. 1