Sentenza 222/1982 (ECLI:IT:COST:1982:222)
Massima numero 11576
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
02/12/1982; Decisione del
02/12/1982
Deposito del 16/12/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 222/82 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DIFENSORE NON ABILITATO AL PATROCINIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE - RAZIONALE SCELTA DEL LEGISLATORE IN ORDINE A REQUISISTI PROFESSIONALI NECESSARI.
SENT. 222/82 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DIFENSORE NON ABILITATO AL PATROCINIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE - RAZIONALE SCELTA DEL LEGISLATORE IN ORDINE A REQUISISTI PROFESSIONALI NECESSARI.
Testo
La previsione che nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale la difesa delle parti possa essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione, non rende eccessivamente gravoso l'onere difensivo delle stesse ed e` frutto di una razionale scelta del legislatore in ordine ai requisiti professionali necessari per la trattazione di questioni che richiedono particolare perizia: pertanto non viola ne` l'art. 24 ne` l'art. 33 Cost.. (Infondatezza della questione non dichiarata in dispositivo).
La previsione che nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale la difesa delle parti possa essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione, non rende eccessivamente gravoso l'onere difensivo delle stesse ed e` frutto di una razionale scelta del legislatore in ordine ai requisiti professionali necessari per la trattazione di questioni che richiedono particolare perizia: pertanto non viola ne` l'art. 24 ne` l'art. 33 Cost.. (Infondatezza della questione non dichiarata in dispositivo).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 33
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 20
co. 1