Sentenza 222/1982 (ECLI:IT:COST:1982:222)
Massima numero 11577
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
02/12/1982; Decisione del
02/12/1982
Deposito del 16/12/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. N. 222/82 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - SISTEMA DELLA REGOLAZIONE SUCCESSIVA - SCELTA CONSENTITA ALL'INAIL, IN CASO DI OMESSA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, TRA LIQUIDAZIONE DEL PREMIO DOVUTO IN BASE AL DOPPIO DELLE RETRIBUZIONI PRESUNTE E ACCERTAMENTO EFFETTIVO DELLE RETRIBUZIONI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. N. 222/82 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - SISTEMA DELLA REGOLAZIONE SUCCESSIVA - SCELTA CONSENTITA ALL'INAIL, IN CASO DI OMESSA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, TRA LIQUIDAZIONE DEL PREMIO DOVUTO IN BASE AL DOPPIO DELLE RETRIBUZIONI PRESUNTE E ACCERTAMENTO EFFETTIVO DELLE RETRIBUZIONI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
L'attribuzione all'INAIL - in caso di omissione da parte del datore di lavoro della comunicazione tempestiva circa l'ammontare delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti - della facolta` di scelta discrezionale tra la liquidazione del premio dovuto in base al doppio delle retribuzioni presunte e l'accertamento effettivo delle retribuzioni stesse, non viola il principio di eguaglianza poiche` tutti i datori di lavoro inadempienti si trovano, senza alcuna discriminazione, di fronte alla medesima scelta alternativa da parte dell'Istituto. L'eventuale uso arbitrario o difforme del potere discrezionale non riguarda il giudizio sulla legittimita` costituzionale della norma, ma e` invece certamente sindacabile in sede giurisdizionale ordinaria, come questa Corte ha piu` volte statuito, ne` si puo` ritenere che la sopravvenuta l. 10 maggio 1982, n. 251 (art. 14) abbia riconosciuto in via di interpretazione autentica, il carattere sanzionatorio della norma impugnata. (Infondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 28, ultimo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. SS. nn. 88/1962; 32, 55, 141/1969
L'attribuzione all'INAIL - in caso di omissione da parte del datore di lavoro della comunicazione tempestiva circa l'ammontare delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti - della facolta` di scelta discrezionale tra la liquidazione del premio dovuto in base al doppio delle retribuzioni presunte e l'accertamento effettivo delle retribuzioni stesse, non viola il principio di eguaglianza poiche` tutti i datori di lavoro inadempienti si trovano, senza alcuna discriminazione, di fronte alla medesima scelta alternativa da parte dell'Istituto. L'eventuale uso arbitrario o difforme del potere discrezionale non riguarda il giudizio sulla legittimita` costituzionale della norma, ma e` invece certamente sindacabile in sede giurisdizionale ordinaria, come questa Corte ha piu` volte statuito, ne` si puo` ritenere che la sopravvenuta l. 10 maggio 1982, n. 251 (art. 14) abbia riconosciuto in via di interpretazione autentica, il carattere sanzionatorio della norma impugnata. (Infondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 28, ultimo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. SS. nn. 88/1962; 32, 55, 141/1969
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte