Sentenza 222/1982 (ECLI:IT:COST:1982:222)
Massima numero 11578
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  02/12/1982;  Decisione del  02/12/1982
Deposito del 16/12/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11576  11577


Titolo
SENT. 222/82 C. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - POTERE DISCREZIONALE RICONOSCIUTO DA NORMA CHE NON CONSENTE DISCRIMINAZIONI SOGGETTIVE - USO ARBITRARIO - NON ATTINENZA ALLA LEGITTIMITA' DELLA NORMA - SINDACABILITA' IN SEDE GIURISDIZIONALE.

Testo
Una volta escluso che la norma impugnata consenta una discriminazione soggettiva, l'eventuale uso arbitrario o difforme del potere discrezionale non riguarda il giudizio sulla legittimita` costituzionale della norma, ma e` invece certamente sindacabile in sede giurisdizionale ordinaria, come questa Corte ha piu` volte statuito. (Infondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 28, ultimo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. SS. nn. 88/1962, 32, 55, 141/1969

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte