Sentenza 223/1982 (ECLI:IT:COST:1982:223)
Massima numero 9535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
02/12/1982; Decisione del
02/12/1982
Deposito del 16/12/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 223/82. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONCORRENZA - LIMITI CONTRATTUALI - VALIDITA' ED EFFICACIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 223/82. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONCORRENZA - LIMITI CONTRATTUALI - VALIDITA' ED EFFICACIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 2596 cod. civ., sulle condizioni di validita` dei limiti contrattuali alla concorrenza, non contrasta con l'art. 41 Cost., in quanto, se e` vero che l'intento principale dei compilatori del codice - desumibile dai lavori preparatori - fu quello di "evitare un'eccessiva compressione della liberta` individuale nel perseguimento di un'attivita` economica", tale intento non esclude che la norma si risolva anche nella protezione dell'interesse collettivo, impedendo eccessive restrizioni alla liberta` di iniziativa economica e tutelando, cosi`, nella misura (sia pure modesta) espressa dalla norma stessa, il mercato nelle sue oggettive strutture. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 41 Cost., nonche` - con richiamo non pertinente - all'art. 43 Cost., e relativa all'art. 2596 cod. civ., in quanto limiterebbe l'iniziativa economica privata non per fini sociali).
L'art. 2596 cod. civ., sulle condizioni di validita` dei limiti contrattuali alla concorrenza, non contrasta con l'art. 41 Cost., in quanto, se e` vero che l'intento principale dei compilatori del codice - desumibile dai lavori preparatori - fu quello di "evitare un'eccessiva compressione della liberta` individuale nel perseguimento di un'attivita` economica", tale intento non esclude che la norma si risolva anche nella protezione dell'interesse collettivo, impedendo eccessive restrizioni alla liberta` di iniziativa economica e tutelando, cosi`, nella misura (sia pure modesta) espressa dalla norma stessa, il mercato nelle sue oggettive strutture. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 41 Cost., nonche` - con richiamo non pertinente - all'art. 43 Cost., e relativa all'art. 2596 cod. civ., in quanto limiterebbe l'iniziativa economica privata non per fini sociali).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 43
Altri parametri e norme interposte