Ordinanza 225/1982 (ECLI:IT:COST:1982:225)
Massima numero 14573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
02/12/1982; Decisione del
02/12/1982
Deposito del 16/12/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
ORD. 225/82 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - OBBLIGO IMPOSTO DALLE NORME SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE DETTATE DAL LEGISLATORE ORDINARIO - ASSERITA INGIUSTIFICATA LIMITAZIONE DELLA TUTELA COSTITUZIONALE DEL CITTADINO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 225/82 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - OBBLIGO IMPOSTO DALLE NORME SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE DETTATE DAL LEGISLATORE ORDINARIO - ASSERITA INGIUSTIFICATA LIMITAZIONE DELLA TUTELA COSTITUZIONALE DEL CITTADINO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevata - in riferimento all'art. 24 Cost. - in quanto ingiustificatamente limiterebbe la tutela costituzionale del cittadino al solo caso di rilevanza della questione di legittimita' costituzionale in un procedimento giurisdizionale, essendo stata gia' dichiarata la manifesta infondatezza della stessa, nella considerazione che il citato art. 23 si uniforma all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, secondo cui la questione di legittimita' costituzionale puo' essere "rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio", con cio' risultando palesemente esclusa la facolta' di sollevare questioni ininfluenti sul giudizio stesso. - O. n. 130/1971.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevata - in riferimento all'art. 24 Cost. - in quanto ingiustificatamente limiterebbe la tutela costituzionale del cittadino al solo caso di rilevanza della questione di legittimita' costituzionale in un procedimento giurisdizionale, essendo stata gia' dichiarata la manifesta infondatezza della stessa, nella considerazione che il citato art. 23 si uniforma all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, secondo cui la questione di legittimita' costituzionale puo' essere "rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio", con cio' risultando palesemente esclusa la facolta' di sollevare questioni ininfluenti sul giudizio stesso. - O. n. 130/1971.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte