Ordinanza 225/1982 (ECLI:IT:COST:1982:225)
Massima numero 14574
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  02/12/1982;  Decisione del  02/12/1982
Deposito del 16/12/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14573  14575  14576


Titolo
ORD. 225/82 B. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - LEGGE DELL'EQUO CANONE - ABOLIZIONE DELLA GRADUAZIONE E DELLA PROROGA DEGLI SFRATTI - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI, GIUDICE NATURALE, TUTELA DEL RISPARMIO E ACCESSO ALLA PROPRIETA' DELL'ABITAZIONE, IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA DELL'ORGANO GIURISDIZIONALE - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA' ANCHE AI CONDUTTORI NEI CUI CONFRONTI SIA EMESSO, ENTRO DICIOTTO MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO-LEGGE, UN PROVVEDIMENTO ESECUTIVO DI RILASCIO - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni degli immobili urbani), sollevata - in riferimento agli artt. 24, comma primo, 25, comma primo, 47 e 101, comma secondo - in quanto, abolendo gli istituti della graduazione e della proroga degli sfratti, priverebbe di tutela giurisdizionale situazioni che richiedono accertamenti da parte di un organo imparziale e indipendente, quale il giudice dell'esecuzione, sostituendo di fatto l'ufficiale giudiziario e l'autorita' di pubblica sicurezza all'organo giurisdizionale. Successivamente all'ordinanza di rimessione e' entrato infatti in vigore l'art. 10 del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con legge 25 marzo 1982, n. 94, il quale ha stabilito che il conduttore, assoggettato a provvedimento di rilascio con termine non ancora scaduto, puo' chiedere al pretore competente ai sensi dell'art. 26, primo comma, cod. proc. civ. (ossia al giudice dell'esecuzione) una nuova fissazione del giorno dell'esecuzione, da stabilire per una data non anteriore a sessanta giorni ne' posteriore a centottanta giorni dalla scadenza del detto termine (secondo comma), e lo stesso art. 10 ha aggiunto che vanno applicate le dette disposizioni anche ai conduttori nei cui confronti sia emesso, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del d.l., un provvedimento esecutivo di rilascio (terzo comma), per cui e' necessario che il giudice a quo riesamini la rilevanza della dedotta questione alla stregua della nuova norma ora citata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 47

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte