Ordinanza 225/1982 (ECLI:IT:COST:1982:225)
Massima numero 14575
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
02/12/1982; Decisione del
02/12/1982
Deposito del 16/12/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
ORD. 225/82 C. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - LEGGE DELL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - RECESSO PER NECESSITA' DEL LOCATORE DAI CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA LEGALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DELLA TUTELA DEL RISPARMIO E DELL'ACCESSO DEL RISPARMIO POPOLARE ALLA PROPRIETA' DELL'ABITAZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 225/82 C. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - LEGGE DELL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - RECESSO PER NECESSITA' DEL LOCATORE DAI CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA LEGALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DELLA TUTELA DEL RISPARMIO E DELL'ACCESSO DEL RISPARMIO POPOLARE ALLA PROPRIETA' DELL'ABITAZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 47 Cost. - del combinato disposto degli artt. 59 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni degli immobili urbani), nella parte in cui non escludeva il diritto di recesso per necessita' del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e soggetti a proroga, essendo stata tale questione gia' decisa con declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli citati, nella parte in cui escludevano il diritto di recesso per necessita' del locatore dai contratti in corso a quella data e non soggetti a proroga, per cui, essendo stata espressamente eliminata ogni irrazionale disparita' di trattamento tra locatori, si e' altresi' esclusa, per necessita' logica, la sussistenza della stessa disparita' di trattamento tra conduttori. - S. n. 22/1980. O. nn. 88/1980; 130/1980; 45/1981.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 47 Cost. - del combinato disposto degli artt. 59 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni degli immobili urbani), nella parte in cui non escludeva il diritto di recesso per necessita' del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e soggetti a proroga, essendo stata tale questione gia' decisa con declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli citati, nella parte in cui escludevano il diritto di recesso per necessita' del locatore dai contratti in corso a quella data e non soggetti a proroga, per cui, essendo stata espressamente eliminata ogni irrazionale disparita' di trattamento tra locatori, si e' altresi' esclusa, per necessita' logica, la sussistenza della stessa disparita' di trattamento tra conduttori. - S. n. 22/1980. O. nn. 88/1980; 130/1980; 45/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 47
Altri parametri e norme interposte