Ordinanza 226/1982 (ECLI:IT:COST:1982:226)
Massima numero 14577
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
02/12/1982; Decisione del
02/12/1982
Deposito del 16/12/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 226/82. REATO IN GENERE - PENA - INTRODUZIONE O ABBANDONO DI ANIMALI NEL FONDO ALTRUI E PASCOLO ABUSIVO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO SANZIONATORIO RISPETTO ALLA FATTISPECIE DEL DANNEGGIAMENTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS: MODIFICHE AL SISTEMA PENALE - PERSEGUIBILITA' A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 226/82. REATO IN GENERE - PENA - INTRODUZIONE O ABBANDONO DI ANIMALI NEL FONDO ALTRUI E PASCOLO ABUSIVO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO SANZIONATORIO RISPETTO ALLA FATTISPECIE DEL DANNEGGIAMENTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS: MODIFICHE AL SISTEMA PENALE - PERSEGUIBILITA' A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 636, comma terzo, secondo parte, cod. pen. (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo), sollevata - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - in quanto l'esame comparativo della norma impugnata con quella di cui all'art. 635 cod. pen. metterebbe in luce una disparita' di trattamento, peggiorativa nei confronti di chi introduce gli animali nel fondo altrui a fine di pascolo, quando il fondo resti danneggiato contro ogni previsione e volonta' dell'agente, rispetto a chi l'introduca al deliberato fine di danneggiare, e percio' rispondendo soltanto dell'ipotesi di cui al citato art. 635, che comporta pena piu' mite e procedibilita' a querela anziche' d'ufficio. La sopravvenuta legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale ha appunto sancito all'art. 96 la perseguibilita' a querela della persona offesa anche per il delitto di cui al denunciato art. 636, per la qual ragione e' necessario che il giudice a quo proceda a nuovo esame della rilevanza della proposta questione alla luce della normativa sopraggiunta.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 636, comma terzo, secondo parte, cod. pen. (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo), sollevata - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - in quanto l'esame comparativo della norma impugnata con quella di cui all'art. 635 cod. pen. metterebbe in luce una disparita' di trattamento, peggiorativa nei confronti di chi introduce gli animali nel fondo altrui a fine di pascolo, quando il fondo resti danneggiato contro ogni previsione e volonta' dell'agente, rispetto a chi l'introduca al deliberato fine di danneggiare, e percio' rispondendo soltanto dell'ipotesi di cui al citato art. 635, che comporta pena piu' mite e procedibilita' a querela anziche' d'ufficio. La sopravvenuta legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale ha appunto sancito all'art. 96 la perseguibilita' a querela della persona offesa anche per il delitto di cui al denunciato art. 636, per la qual ragione e' necessario che il giudice a quo proceda a nuovo esame della rilevanza della proposta questione alla luce della normativa sopraggiunta.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte