Sentenza 227/1982 (ECLI:IT:COST:1982:227)
Massima numero 9427
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  13/12/1982;  Decisione del  13/12/1982
Deposito del 22/12/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9428


Titolo
SENT. 227/82 A. IMPIEGO PUBBLICO - ASSEGNO PEREQUATIVO E INDENNITA' DI FUNZIONE - DISCIPLINA DIFFERENZIATA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - NON FONDATEZZA.

Testo
L'indennita` di funzione attribuita ai dipendenti statali con qualifica dirigenziale, ha scopo e presupposti diversi dall'indennita` perequativa, attribuita agli altri dipendenti statali, con la conseguente non comparabilita` delle rispettive normative. (In base a tale principio e` stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della L. 15 novembre 1973, n. 734, nella parte in cui statuisce che l'"assegno perequativo" da esso previsto non e` suscettibile di aumenti periodici e non e` computabile ai fini della tredicesima mensilita` e dei compensi per lavoro straordinario, come l'indennita` di funzione attribuita ai dirigenti).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte