Sentenza 227/1982 (ECLI:IT:COST:1982:227)
Massima numero 9428
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  13/12/1982;  Decisione del  13/12/1982
Deposito del 22/12/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9427


Titolo
SENT. 227/82 B. IMPIEGO PUBBLICO - ASSEGNO PEREQUATIVO - NON COMPUTABILITA' AI FINI DEL CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE PER IL LAVORO STRAORDINARIO - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 36 COST. - INSUSSISTENZA.

Testo
Al fine di accertare la legittimita` della retribuzione dei lavoratori dipendenti in relazione al disposto dell'art. 36 Cost., occorre fare riferimento non gia` alle singole componenti, ma al complesso della retribuzione. (In base a tale principio e` stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 36 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della L. 15 novembre 1973, n. 734, nella parte in cui statuisce che l'"assegno perequativo" da esso previsto non e` computabile ai fini dei compensi per il lavoro straordinario). - cr. S.n. 141/79.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte