Sentenza 228/1982 (ECLI:IT:COST:1982:228)
Massima numero 9285
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
13/12/1982; Decisione del
13/12/1982
Deposito del 22/12/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9286
Titolo
SENT. 228/82 A. FAVOREGGIAMENTO PERSONALE - INEFFICACIA DI ESIMENTE DELLA RITRATTAZIONE - FALSA TESTIMONIANZA - EFFICACIA DI ESIMENTE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE DEL CONTRASTO CON L'ART.3 COST..
SENT. 228/82 A. FAVOREGGIAMENTO PERSONALE - INEFFICACIA DI ESIMENTE DELLA RITRATTAZIONE - FALSA TESTIMONIANZA - EFFICACIA DI ESIMENTE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE DEL CONTRASTO CON L'ART.3 COST..
Testo
Mentre nella falsa testimonianza il legislatore da` rilievo di esimente alla ritrattazione, nell'intento di conseguire la giusta definizione del procedimento principale, analogo rilievo non viene ragionevolmente conferito alla ritrattazione nel favoreggiamento personale, in cui le false dichiarazioni del favoreggiatore, nonostante la successiva ritrattazione, hanno gia` costituito intralcio all'indagine. Ne` all'identificazione del fine evidenziato e` di ostacolo la circostanza che la giurisprudenza ravvisi il reato di falsa testimonianza in luogo di quello di favoreggiamento, nel caso di mendaci dichiarazioni fiancheggiatrici rese all'autorita` giudiziaria, poiche` non compete alla Corte stabilire se in tale ipotesi ricorra il concorso formale di reati o quello apparente di norme incriminatrici. Conseguentemente non e` fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 376 c.p. nella parte in cui prevede l'esimente della ritrattazione per il solo reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) e non anche per quello di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
Mentre nella falsa testimonianza il legislatore da` rilievo di esimente alla ritrattazione, nell'intento di conseguire la giusta definizione del procedimento principale, analogo rilievo non viene ragionevolmente conferito alla ritrattazione nel favoreggiamento personale, in cui le false dichiarazioni del favoreggiatore, nonostante la successiva ritrattazione, hanno gia` costituito intralcio all'indagine. Ne` all'identificazione del fine evidenziato e` di ostacolo la circostanza che la giurisprudenza ravvisi il reato di falsa testimonianza in luogo di quello di favoreggiamento, nel caso di mendaci dichiarazioni fiancheggiatrici rese all'autorita` giudiziaria, poiche` non compete alla Corte stabilire se in tale ipotesi ricorra il concorso formale di reati o quello apparente di norme incriminatrici. Conseguentemente non e` fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 376 c.p. nella parte in cui prevede l'esimente della ritrattazione per il solo reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) e non anche per quello di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte