Sentenza 228/1982 (ECLI:IT:COST:1982:228)
Massima numero 9286
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
13/12/1982; Decisione del
13/12/1982
Deposito del 22/12/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9285
Titolo
SENT. 228/82 B. FAVOREGGIAMENTO PERSONALE - DICHIARAZIONI MENDACI RESE NECESSARIE DALL'INTENTO DI EVITARE DI RILEVARE LA COMMISSIONE DI UN PRECEDENTE REATO - MANCATO RILIEVO DELLE DICHIARAZIONI VERITIERE COME ESIMENTE PER IL REATO COMMESSO - MANCATO RILIEVO DELLA RITRATTAZIONE SUL REATO DI FAVOREGGIAMENTO - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.
SENT. 228/82 B. FAVOREGGIAMENTO PERSONALE - DICHIARAZIONI MENDACI RESE NECESSARIE DALL'INTENTO DI EVITARE DI RILEVARE LA COMMISSIONE DI UN PRECEDENTE REATO - MANCATO RILIEVO DELLE DICHIARAZIONI VERITIERE COME ESIMENTE PER IL REATO COMMESSO - MANCATO RILIEVO DELLA RITRATTAZIONE SUL REATO DI FAVOREGGIAMENTO - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Ai fini della configurabilita` del reato di favoreggiamento personale e` ininfluente che le dichiarazioni mendaci che lo integrano siano state rese necessarie dalle circostanze che il favoreggiatore non possa manifestare al giudice la verita`, se non rilevando un reato precedentemente commesso. Infatti deve osservarsi che la situazione prospettata e` comune a tutti i casi in cui il teste si trovi di fronte all'alternativa di manifestare il falso o di confessare, dichiarando il vero, un reato: in tale ipotetico contesto, l'assumere che l'art. 24 Cost., in tanto sarebbe rispettato, in quanto la manifestazione del vero comportasse l'impunita` in ordine al reato confessato, e` affermazione che avrebbe senso logico, solo se il diritto di difesa potesse legittimamente riguardarsi in un'accezione semantica che lo consideri sinonimo di rinuncia alla pretesa punitiva da parte dello Stato. Pertanto e` manifestamente infondato il preteso contrasto dell'art. 376 c.p. che prevede l'esimente della ritrattazione solo per il reato di falsa testimonianza e non per quello di favoreggiamento e l'art. 24 della Costituzione, prospettato sotto questo profilo.
Ai fini della configurabilita` del reato di favoreggiamento personale e` ininfluente che le dichiarazioni mendaci che lo integrano siano state rese necessarie dalle circostanze che il favoreggiatore non possa manifestare al giudice la verita`, se non rilevando un reato precedentemente commesso. Infatti deve osservarsi che la situazione prospettata e` comune a tutti i casi in cui il teste si trovi di fronte all'alternativa di manifestare il falso o di confessare, dichiarando il vero, un reato: in tale ipotetico contesto, l'assumere che l'art. 24 Cost., in tanto sarebbe rispettato, in quanto la manifestazione del vero comportasse l'impunita` in ordine al reato confessato, e` affermazione che avrebbe senso logico, solo se il diritto di difesa potesse legittimamente riguardarsi in un'accezione semantica che lo consideri sinonimo di rinuncia alla pretesa punitiva da parte dello Stato. Pertanto e` manifestamente infondato il preteso contrasto dell'art. 376 c.p. che prevede l'esimente della ritrattazione solo per il reato di falsa testimonianza e non per quello di favoreggiamento e l'art. 24 della Costituzione, prospettato sotto questo profilo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte