Sentenza 229/1982 (ECLI:IT:COST:1982:229)
Massima numero 9288
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
13/12/1982; Decisione del
13/12/1982
Deposito del 22/12/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 229/82 B. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - LICENZA PER SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI - ART. 72 T.U.L.P.S. - IRRILEVANZA EX ACTIS - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 229/82 B. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - LICENZA PER SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI - ART. 72 T.U.L.P.S. - IRRILEVANZA EX ACTIS - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile per difetto di rilevanza ex actis la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 72 T.U.L.P.S. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773).
E' inammissibile per difetto di rilevanza ex actis la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 72 T.U.L.P.S. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 97
co. 2
Altri parametri e norme interposte