Sentenza 250/2020 (ECLI:IT:COST:2020:250)
Massima numero 43089
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MORELLI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
22/10/2020; Decisione del
22/10/2020
Deposito del 26/11/2020; Pubblicazione in G. U. 02/12/2020
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Procedure selettive interne - Differimento di un anno, fino al 2021, dell'efficacia temporale delle procedure selettive per la progressione verticale tra le categorie o le posizioni riservate al personale di ruolo - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, dei principi di uguaglianza, di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e di accesso al pubblico impiego mediante concorso, eccedenza dalle competenze regionali statutarie - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Procedure selettive interne - Differimento di un anno, fino al 2021, dell'efficacia temporale delle procedure selettive per la progressione verticale tra le categorie o le posizioni riservate al personale di ruolo - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, dei principi di uguaglianza, di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e di accesso al pubblico impiego mediante concorso, eccedenza dalle competenze regionali statutarie - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97, quarto comma, 117, secondo comma, lett. l), Cost., e all'art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta - dell'art. 2 della legge reg. Valle d'Aosta n. 1 del 2019, che differisce di un anno, fino al 2021, il triennio di operatività (2018-2020) della disciplina relativa alle progressioni verticali previsto dall'art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017. La disposizione impugnata costituisce esercizio della competenza regionale in materia di ordinamento e organizzazione degli uffici. Essa, infatti, non incide né sulla struttura della indicata normativa interposta, né sui requisiti per accedere alle progressioni verticali, né sul procedimento previsto, limitandosi a differirne l'operatività di un anno a causa di specifici motivati problemi organizzativi riscontrati in sede attuativa della medesima disposizione statale.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97, quarto comma, 117, secondo comma, lett. l), Cost., e all'art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta - dell'art. 2 della legge reg. Valle d'Aosta n. 1 del 2019, che differisce di un anno, fino al 2021, il triennio di operatività (2018-2020) della disciplina relativa alle progressioni verticali previsto dall'art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017. La disposizione impugnata costituisce esercizio della competenza regionale in materia di ordinamento e organizzazione degli uffici. Essa, infatti, non incide né sulla struttura della indicata normativa interposta, né sui requisiti per accedere alle progressioni verticali, né sul procedimento previsto, limitandosi a differirne l'operatività di un anno a causa di specifici motivati problemi organizzativi riscontrati in sede attuativa della medesima disposizione statale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
27/03/2019
n. 1
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
Altri parametri e norme interposte