Sentenza 229/1982 (ECLI:IT:COST:1982:229)
Massima numero 9289
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
13/12/1982; Decisione del
13/12/1982
Deposito del 22/12/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 229/82 C. SICUREZZA PUBBLICA - APERTURA DI ESERCIZIO - ISTALLAZIONE DI JUKE-BOX - ISTALLAZIONE DI FLIPPER - DISTINTE LICENZE - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 41 COST. - FINALITA' DELL'UTILITA' SOCIALE - PLURIMI CONTROLLI - QUESTIONE NON FONDATA.
SENT. 229/82 C. SICUREZZA PUBBLICA - APERTURA DI ESERCIZIO - ISTALLAZIONE DI JUKE-BOX - ISTALLAZIONE DI FLIPPER - DISTINTE LICENZE - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 41 COST. - FINALITA' DELL'UTILITA' SOCIALE - PLURIMI CONTROLLI - QUESTIONE NON FONDATA.
Testo
Rientra nella discrezionalita` del legislatore, in applicazione della finalita` dell'utilita` sociale, sottoporre a distinte licenze l'apertura di un esercizio pubblico, l'istallazione anche di un solo juke-box e l'istallazione anche di un solo flipper e cio` anche se con l'autorizzazione all'esercizio pubblico possono essere imposte all'esercente apposite disposizioni per l'uso di tali apparecchi. Infatti con le altre licenze si esercitano altri e piu` specifici controlli delle attivita` che si svolgono nel locale. Ne` alla conclusione raggiunta osta l'asserita natura di semplice mezzo di trattenimento del flipper, stante il tenore dell'art. 666 cod.pen. - Pertanto, in conformita` a quanto gia` ritenuto con la sent. n. 110 del 1973, non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 68 e 86 T.U.L.P.S., promossa in riferimento all'art. 41 della Costituzione.
Rientra nella discrezionalita` del legislatore, in applicazione della finalita` dell'utilita` sociale, sottoporre a distinte licenze l'apertura di un esercizio pubblico, l'istallazione anche di un solo juke-box e l'istallazione anche di un solo flipper e cio` anche se con l'autorizzazione all'esercizio pubblico possono essere imposte all'esercente apposite disposizioni per l'uso di tali apparecchi. Infatti con le altre licenze si esercitano altri e piu` specifici controlli delle attivita` che si svolgono nel locale. Ne` alla conclusione raggiunta osta l'asserita natura di semplice mezzo di trattenimento del flipper, stante il tenore dell'art. 666 cod.pen. - Pertanto, in conformita` a quanto gia` ritenuto con la sent. n. 110 del 1973, non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 68 e 86 T.U.L.P.S., promossa in riferimento all'art. 41 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 4
co. 1
Costituzione
art. 4
co. 2
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte