Ordinanza 231/1982 (ECLI:IT:COST:1982:231)
Massima numero 14251
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
13/12/1982; Decisione del
13/12/1982
Deposito del 22/12/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 231/82. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - COLTIVAZIONE DI MODICHE QUANTITA' DI SOSTANZE STUPEFACENTI - PREVISIONE DI TRATTAMENTO SANZIONATORIO NON DIFFERENZIATO IN RAGIONE DELLA QUANTITA' DI SOSTANZE COLTIVATE - RAGIONEVOLEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 231/82. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - COLTIVAZIONE DI MODICHE QUANTITA' DI SOSTANZE STUPEFACENTI - PREVISIONE DI TRATTAMENTO SANZIONATORIO NON DIFFERENZIATO IN RAGIONE DELLA QUANTITA' DI SOSTANZE COLTIVATE - RAGIONEVOLEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 nella parte in cui dette norme assoggettano allo stesso trattamento punitivo chi coltivi modiche quantita' di sostanza stupefacente e chi ne coltivi quantita' non modiche, in quanto la coltivazione e' comportamento idoneo ad accrescere il quantitativo di stupefacenti presenti nel territorio nazionale non essendo, peraltro, valutabile a priori il quantitativo di droga potenzialmente ricavabile. Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata analoga questione relativa agli artt. 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 nella parte in cui prevedono lo stesso trattamento sanzionatorio per chi importa quantita' modiche o non modiche di sostanze stupefacenti, perche' gia' decisa con la sent. n. 170 del 1982.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 nella parte in cui dette norme assoggettano allo stesso trattamento punitivo chi coltivi modiche quantita' di sostanza stupefacente e chi ne coltivi quantita' non modiche, in quanto la coltivazione e' comportamento idoneo ad accrescere il quantitativo di stupefacenti presenti nel territorio nazionale non essendo, peraltro, valutabile a priori il quantitativo di droga potenzialmente ricavabile. Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata analoga questione relativa agli artt. 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 nella parte in cui prevedono lo stesso trattamento sanzionatorio per chi importa quantita' modiche o non modiche di sostanze stupefacenti, perche' gia' decisa con la sent. n. 170 del 1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte