Ordinanza 233/1982 (ECLI:IT:COST:1982:233)
Massima numero 14578
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
13/12/1982; Decisione del
13/12/1982
Deposito del 22/12/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 233/82. IMPOSTE IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA O DEL SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA - DICHIARAZIONI PRESENTATE AD UFFICI DIVERSI DA QUELLI COMPETENTI - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E CON QUELLI RELATIVI ALLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA - IUS SUPERVENIENS (SANATORIA DI IRREGOLARITA' FORMALI E DI MINORI INFRAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA) - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
ORD. 233/82. IMPOSTE IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA O DEL SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA - DICHIARAZIONI PRESENTATE AD UFFICI DIVERSI DA QUELLI COMPETENTI - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E CON QUELLI RELATIVI ALLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA - IUS SUPERVENIENS (SANATORIA DI IRREGOLARITA' FORMALI E DI MINORI INFRAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA) - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Testo
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionali - sollevate in riferimento agli artt. 3, 76 e 77, primo comma, Cost. - degli artt. 9, ultimo comma, 12, quarto comma, 46, primo comma, 47, primo comma, e 54, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in quanto: comminano, a carico del sostituto d'imposta che abbia presentato la dichiarazione di cui all'art. 7, comma primo, dello stesso decreto legislativo, ad ufficio diverso da quello competente, quando la dichiarazione pervenga a quest'ultimo piu' di un mese dopo la scadenza del termine, le stesse pene pecuniarie previste a carico di chi ometta del tutto la presentazione della dichiarazione o la presenti con piu' di un mese di ritardo; nello stabilire il trattamento sanzionatorio per le dichiarazioni presentate ad uffici incompetenti dal sostituto d'imposta o dal soggetto passivo d'imposta, non si sarebbe tenuto conto del disposto dell'art. 10, n. 11, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825. Successivamente alle ordinanze di rimessione e' entrata infatti in vigore la legge 22 dicembre 1980, n. 882 (sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni in materia tributaria), la quale, agli artt. 3, comma primo, n. 2 e 4, comma primo, n. 1, rispettivamente dispone che: a) le dichiarazioni di cui al titolo I d.P.R. n. 600/1973, considerate omesse perche' pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, sono valide, a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio incompetente, entro il 31 agosto 1980; b) per le dichiarazioni suddette non si applicano le pene pecuniarie previste dall'art. 46, primo comma, e dall'art. 47, primo comma, del d.P.R. n. 60/1973; di conseguenza, si rende necessario che le Commissioni tributarie a quibus accertino, alla stregua della sopravvenuta normativa, se le questioni prospettate siano tuttora rilevanti.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionali - sollevate in riferimento agli artt. 3, 76 e 77, primo comma, Cost. - degli artt. 9, ultimo comma, 12, quarto comma, 46, primo comma, 47, primo comma, e 54, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in quanto: comminano, a carico del sostituto d'imposta che abbia presentato la dichiarazione di cui all'art. 7, comma primo, dello stesso decreto legislativo, ad ufficio diverso da quello competente, quando la dichiarazione pervenga a quest'ultimo piu' di un mese dopo la scadenza del termine, le stesse pene pecuniarie previste a carico di chi ometta del tutto la presentazione della dichiarazione o la presenti con piu' di un mese di ritardo; nello stabilire il trattamento sanzionatorio per le dichiarazioni presentate ad uffici incompetenti dal sostituto d'imposta o dal soggetto passivo d'imposta, non si sarebbe tenuto conto del disposto dell'art. 10, n. 11, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825. Successivamente alle ordinanze di rimessione e' entrata infatti in vigore la legge 22 dicembre 1980, n. 882 (sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni in materia tributaria), la quale, agli artt. 3, comma primo, n. 2 e 4, comma primo, n. 1, rispettivamente dispone che: a) le dichiarazioni di cui al titolo I d.P.R. n. 600/1973, considerate omesse perche' pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, sono valide, a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio incompetente, entro il 31 agosto 1980; b) per le dichiarazioni suddette non si applicano le pene pecuniarie previste dall'art. 46, primo comma, e dall'art. 47, primo comma, del d.P.R. n. 60/1973; di conseguenza, si rende necessario che le Commissioni tributarie a quibus accertino, alla stregua della sopravvenuta normativa, se le questioni prospettate siano tuttora rilevanti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte