Ordinanza 235/1982 (ECLI:IT:COST:1982:235)
Massima numero 14579
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  13/12/1982;  Decisione del  13/12/1982
Deposito del 22/12/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 235/82. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE SANITARIO - CORRESPONSIONE DI COMPENSI NON DOVUTI - RESPONSABILITA' - ESCLUSIONE - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA SU CUI LA RESPONSABILITA' SI FONDAVA - CONSEGUENTE IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per sopravvenuta irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, 28, 97, 101, 102, 103 e 104 Cost., dell'art. 10 bis, l. 8 agosto 1980, n. 441, escludente la responsabilita' per la corresponsione di compensi non dovuti al personale dipendente dagli enti ospedalieri e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di diritto pubblico, deliberati in difformita' all'art. 7, secondo comma, del d.l. 8 luglio 1974, n. 274, in quanto la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'indicato art. 7, secondo comma, sul quale la contestata responsabilita' degli amministratori gia' si fondava. - S. n. 161/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 28

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 104

Altri parametri e norme interposte