Sentenza 250/2020 (ECLI:IT:COST:2020:250)
Massima numero 43090
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MORELLI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
22/10/2020; Decisione del
22/10/2020
Deposito del 26/11/2020; Pubblicazione in G. U. 02/12/2020
Titolo
Ricorso in via principale - Ricorso del Governo - Omessa individuazione dei motivi di eccedenza delle competenze statutarie regionali rispetto agli evocati parametri statali interposti - Riferimento alle norme statali fondamentali nella materia "armonizzazione dei bilanci pubblici" - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Ricorso del Governo - Omessa individuazione dei motivi di eccedenza delle competenze statutarie regionali rispetto agli evocati parametri statali interposti - Riferimento alle norme statali fondamentali nella materia "armonizzazione dei bilanci pubblici" - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa individuazione dei motivi di eccedenza delle competenze statutarie regionali rispetto agli evocati parametri statali interposti, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2019. Poiché le competenze statutarie della Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di «ordinamento degli enti locali» e di «finanze regionali e locali» devono essere esercitate in armonia con la Costituzione e i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, le norme regionali in materia non possono inficiare ovvero depotenziare le finalità che disposizioni statali, come quelle recate dal d.lgs. n. 118 del 2011, richiamato quale parametro interposto, perseguono per dare attuazione al principio della armonizzazione dei bilanci pubblici e della correlata unitarietà, a tal fine, del sistema contabile dello Stato nei suoi elementi essenziali. (Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2020, n. 119 del 2019).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa individuazione dei motivi di eccedenza delle competenze statutarie regionali rispetto agli evocati parametri statali interposti, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2019. Poiché le competenze statutarie della Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di «ordinamento degli enti locali» e di «finanze regionali e locali» devono essere esercitate in armonia con la Costituzione e i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, le norme regionali in materia non possono inficiare ovvero depotenziare le finalità che disposizioni statali, come quelle recate dal d.lgs. n. 118 del 2011, richiamato quale parametro interposto, perseguono per dare attuazione al principio della armonizzazione dei bilanci pubblici e della correlata unitarietà, a tal fine, del sistema contabile dello Stato nei suoi elementi essenziali. (Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2020, n. 119 del 2019).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
24/04/2019
n. 4
art. 6
co. 6
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 23/06/2011
n. 118
art.