Sentenza 250/2020 (ECLI:IT:COST:2020:250)
Massima numero 43090
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MORELLI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  22/10/2020;  Decisione del  22/10/2020
Deposito del 26/11/2020; Pubblicazione in G. U. 02/12/2020
Massime associate alla pronuncia:  43086  43087  43088  43089  43091  43092  43093  43094  43095


Titolo
Ricorso in via principale - Ricorso del Governo - Omessa individuazione dei motivi di eccedenza delle competenze statutarie regionali rispetto agli evocati parametri statali interposti - Riferimento alle norme statali fondamentali nella materia "armonizzazione dei bilanci pubblici" - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa individuazione dei motivi di eccedenza delle competenze statutarie regionali rispetto agli evocati parametri statali interposti, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2019. Poiché le competenze statutarie della Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di «ordinamento degli enti locali» e di «finanze regionali e locali» devono essere esercitate in armonia con la Costituzione e i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, le norme regionali in materia non possono inficiare ovvero depotenziare le finalità che disposizioni statali, come quelle recate dal d.lgs. n. 118 del 2011, richiamato quale parametro interposto, perseguono per dare attuazione al principio della armonizzazione dei bilanci pubblici e della correlata unitarietà, a tal fine, del sistema contabile dello Stato nei suoi elementi essenziali. (Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2020, n. 119 del 2019).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  24/04/2019  n. 4  art. 6  co. 6

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  23/06/2011  n. 118  art.