Sentenza 239/1982 (ECLI:IT:COST:1982:239)
Massima numero 9572
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
20/12/1982; Decisione del
20/12/1982
Deposito del 29/12/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 239/82 B. URBANISTICA - REGIONI A STATUTO ORDINARIO - CALABRIA E CAMPANIA - LEGGI REGIONALI CHE, PER LE SANZIONI CONSE- GUENTI ALLA VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE, RINVIANO ALLA LEGGE STATALE - PRESUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE IN MATERIA PENALE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, PER EFFETTO DELLA INTRODUZIONE DI NUOVE FATTISPECIE CRIMINOSE CON CONSEGUENTE DISPARITA' DI TRATTAMENTO PENALISTICO TRA LE DIVERSE PARTI DEL TERRITORIO NAZIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 239/82 B. URBANISTICA - REGIONI A STATUTO ORDINARIO - CALABRIA E CAMPANIA - LEGGI REGIONALI CHE, PER LE SANZIONI CONSE- GUENTI ALLA VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE, RINVIANO ALLA LEGGE STATALE - PRESUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE IN MATERIA PENALE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, PER EFFETTO DELLA INTRODUZIONE DI NUOVE FATTISPECIE CRIMINOSE CON CONSEGUENTE DISPARITA' DI TRATTAMENTO PENALISTICO TRA LE DIVERSE PARTI DEL TERRITORIO NAZIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La norma regionale, la quale dispone che, per la violazione alle norme urbanistiche previste dalla legge regionale, si applicano le norme previste nella legislazione urbanistica nazionale, con cio` richiamando le sanzioni stabilite dalla legge dello Stato, non introduce nuove ipotesi criminose in violazione dell'art. 25, comma secondo, Cost., che contiene la riserva di legge statale in materia penale. La fattispecie penale configurata dalla legge statale (art. 13 l. 6 agosto 1967 n. 765) e` infatti idonea a ricomprendere quanto successivamente previsto in funzione integratrice dalle leggi regionali, le quali non creano alcuna nuova ipotesi di reato e conseguentemente non danno luogo ad alcuna disparita` di trattamento penalistico tra le diverse parti del territorio nazionale. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 3 l. regionale Calabria 30 agosto 1973 n. 14, e degli artt. 1 e 5 della l. regionale Campania 13 maggio 1974 n. 17, in riferimento agli artt. 3 e 25, Cost.).
La norma regionale, la quale dispone che, per la violazione alle norme urbanistiche previste dalla legge regionale, si applicano le norme previste nella legislazione urbanistica nazionale, con cio` richiamando le sanzioni stabilite dalla legge dello Stato, non introduce nuove ipotesi criminose in violazione dell'art. 25, comma secondo, Cost., che contiene la riserva di legge statale in materia penale. La fattispecie penale configurata dalla legge statale (art. 13 l. 6 agosto 1967 n. 765) e` infatti idonea a ricomprendere quanto successivamente previsto in funzione integratrice dalle leggi regionali, le quali non creano alcuna nuova ipotesi di reato e conseguentemente non danno luogo ad alcuna disparita` di trattamento penalistico tra le diverse parti del territorio nazionale. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 3 l. regionale Calabria 30 agosto 1973 n. 14, e degli artt. 1 e 5 della l. regionale Campania 13 maggio 1974 n. 17, in riferimento agli artt. 3 e 25, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte