Sentenza 239/1982 (ECLI:IT:COST:1982:239)
Massima numero 9573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
20/12/1982; Decisione del
20/12/1982
Deposito del 29/12/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 239/82 C. URBANISTICA - PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE - NATURA E CONTENUTO - DIVERSITA' DEL PIANO REGOLATORE - REGIONI A STATUTO ORDINARIO - CALABRIA - LEGGE REGIONALE - DIVIETO DI COSTRUZIONI NEL TERRITORIO DI COMUNI PRIVI DI PIANO REGOLATORE ALL'INTERNO DI DETERMINATE ZONE (DEMANIO MARITTIMO E FASCIA COSTIERA) - ASSERITA INGIUSTIFICATEZZA DELLA INAPPLICABILITA' DEL DIVIETO LIMITATA AI COMUNI PROVVISTI DI PIANO REGOLATORE, SENZA CONSIDERARE ALTRESI' QUELLI CHE HANNO ADOTTATO UN PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - PERSISTENTE DIFFERENZIAZIONE FRA I DUE ISTITUTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 239/82 C. URBANISTICA - PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE - NATURA E CONTENUTO - DIVERSITA' DEL PIANO REGOLATORE - REGIONI A STATUTO ORDINARIO - CALABRIA - LEGGE REGIONALE - DIVIETO DI COSTRUZIONI NEL TERRITORIO DI COMUNI PRIVI DI PIANO REGOLATORE ALL'INTERNO DI DETERMINATE ZONE (DEMANIO MARITTIMO E FASCIA COSTIERA) - ASSERITA INGIUSTIFICATEZZA DELLA INAPPLICABILITA' DEL DIVIETO LIMITATA AI COMUNI PROVVISTI DI PIANO REGOLATORE, SENZA CONSIDERARE ALTRESI' QUELLI CHE HANNO ADOTTATO UN PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - PERSISTENTE DIFFERENZIAZIONE FRA I DUE ISTITUTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Pur se l'originario divario tra programma di fabbricazione e piano regolatore e` stato in parte colmato in base alla evoluzione legislativa, nel senso che il primo strumento puo` contenere previsioni prima riservate al secondo, permane la eterogeneita` tra i due istituti, non dovendo il programma di fabbricazione considerare l'intero territorio comunale e potendo invece concernere solo una parte del territorio ed avere quindi contenuto limitato. Data tale eterogeneita`, non e` irrazionale che una norma regionale abbia escluso dal divieto di costruzione in determinate zone i comuni provvisti di piano regolatore e non anche i comuni forniti di programma di fabbricazione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della l. regione Calabria n. 14 del 1973 in riferimento all'art. 3 Cost.).
Pur se l'originario divario tra programma di fabbricazione e piano regolatore e` stato in parte colmato in base alla evoluzione legislativa, nel senso che il primo strumento puo` contenere previsioni prima riservate al secondo, permane la eterogeneita` tra i due istituti, non dovendo il programma di fabbricazione considerare l'intero territorio comunale e potendo invece concernere solo una parte del territorio ed avere quindi contenuto limitato. Data tale eterogeneita`, non e` irrazionale che una norma regionale abbia escluso dal divieto di costruzione in determinate zone i comuni provvisti di piano regolatore e non anche i comuni forniti di programma di fabbricazione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della l. regione Calabria n. 14 del 1973 in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte