Sentenza 239/1982 (ECLI:IT:COST:1982:239)
Massima numero 9574
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  20/12/1982;  Decisione del  20/12/1982
Deposito del 29/12/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9571  9572  9573  9575


Titolo
SENT. 239/82 D. URBANISTICA - DIVIETO DI EDIFICAZIONE - LEGGE REGIONALE - DECADENZA DELLE LICENZE EDILIZIE RILASCIATE PRIMA DELL'EMANAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA DELLE ZONE COSTIERE - INESISTENZA DI UN PRINCIPIO FONDAMENTALE CONTENUTO NELLA LEGISLAZIONE STATALE CHE COLLEGHI TALE DECADENZA ALLA PREVIA ADOZIONE DI UNO STRUMENTO URBANISTICO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le norme regionali (artt. 1 e 2 l. regionale Calabria 30 agosto 1973 n. 14), che con misure di salvaguardia prevedono la decadenza delle licenze edilizie in precedenza rilasciate per le zone interessate dal divieto di edificazione (zone costiere) in attesa del piano urbanistico regionale, non eccedono i limiti della competenza regionale, poiche` non sussiste un principio desumibile dalla legislazione statale che colleghi tale decadenza alla previa adozione di uno strumento urbanistico, e le misure di salvaguardia sono appunto dirette all'attuazione dello strumento urbanistico prima ancora della sua approvazione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1 e 2 della l. regionale Calabria n. 14 del 1973, in riferimento all'art. 117 Cost.). cfr.: Sent. n. 83/82.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte