Sentenza 240/1982 (ECLI:IT:COST:1982:240)
Massima numero 11579
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
20/12/1982; Decisione del
20/12/1982
Deposito del 29/12/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 240/82. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI DOVUTI NEL PERIODO DI ASSENZA DAL LAVORO DELLA DIPENDENTE PER CAUSA DI MATERNITA' - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA DATORI DI LAVORO DEI DIVERSI SETTORI, ANCHE IN RELAZIONE ALL'OBBLIGO DI ASSICURARE ASSISTENZA AL LAVORATORE IN CASO DI BISOGNO E AL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - DIVERSITA' DEL TRATTAMENTO COMPLESSIVO DELLE CATEGORIE CONSIDERATE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 240/82. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI DOVUTI NEL PERIODO DI ASSENZA DAL LAVORO DELLA DIPENDENTE PER CAUSA DI MATERNITA' - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA DATORI DI LAVORO DEI DIVERSI SETTORI, ANCHE IN RELAZIONE ALL'OBBLIGO DI ASSICURARE ASSISTENZA AL LAVORATORE IN CASO DI BISOGNO E AL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - DIVERSITA' DEL TRATTAMENTO COMPLESSIVO DELLE CATEGORIE CONSIDERATE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel giudizio sul rispetto del principio costituzionale di eguaglianza, la norma censurata non puo` essere isolata dal contesto normativo in cui si colloca, e che vale ad identificare il trattamento complessivo delle categorie poste a raffronto. Nel caso di specie, poiche` da tale contesto risulta che siffatte categorie sono assoggettate, nella materia, a discipline complessive fortemente differenziate, tra l'altro non prive d'intenti compensativi tra vantaggi e svantaggi, non puo` ritenersi ingiustificato il diverso trattamento relativo al versamento del contributo - relativo agli assegni familiari, nel periodo di assenza della dipendente per causa di maternita` - previsto a carico dei datori di lavoro dei settori delle assicurazioni (del credito e dei servizi tributari appaltati), rispetto a quello disposto per altri settori. Ne` emergono elementi per concludere per una palese irrazionalita` dell'intero sistema, che costituisce uno degli strumenti di attuazione dell'art. 38 Cost.. Il quale art. 38, pertanto non e` violato, ne` mai potrebbe esserlo da norme (come quella denunciata) che non riguardano la protezione del lavoratore, ma la fonte dei mezzi per provvedervi, mentre l'art. 53 Cost. e` impropriamente chiamato in causa, sia perche` non si versa in materia di tributi, sia perche` l'elemento della capacita` contributiva non puo` essere desunto dalla base (stipendi e salari erogati) per l'applicazione dei contributi. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 73 d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 sollevata, in relazione agli artt. 3, 38 e 53 Cost.).
Nel giudizio sul rispetto del principio costituzionale di eguaglianza, la norma censurata non puo` essere isolata dal contesto normativo in cui si colloca, e che vale ad identificare il trattamento complessivo delle categorie poste a raffronto. Nel caso di specie, poiche` da tale contesto risulta che siffatte categorie sono assoggettate, nella materia, a discipline complessive fortemente differenziate, tra l'altro non prive d'intenti compensativi tra vantaggi e svantaggi, non puo` ritenersi ingiustificato il diverso trattamento relativo al versamento del contributo - relativo agli assegni familiari, nel periodo di assenza della dipendente per causa di maternita` - previsto a carico dei datori di lavoro dei settori delle assicurazioni (del credito e dei servizi tributari appaltati), rispetto a quello disposto per altri settori. Ne` emergono elementi per concludere per una palese irrazionalita` dell'intero sistema, che costituisce uno degli strumenti di attuazione dell'art. 38 Cost.. Il quale art. 38, pertanto non e` violato, ne` mai potrebbe esserlo da norme (come quella denunciata) che non riguardano la protezione del lavoratore, ma la fonte dei mezzi per provvedervi, mentre l'art. 53 Cost. e` impropriamente chiamato in causa, sia perche` non si versa in materia di tributi, sia perche` l'elemento della capacita` contributiva non puo` essere desunto dalla base (stipendi e salari erogati) per l'applicazione dei contributi. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 73 d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 sollevata, in relazione agli artt. 3, 38 e 53 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte