Sentenza 241/1982 (ECLI:IT:COST:1982:241)
Massima numero 9290
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  20/12/1982;  Decisione del  20/12/1982
Deposito del 29/12/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 241/82 - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - OMESSA MOTIVAZIONE CIRCA LA RILEVANZA DELLA QUESTIONE PROPOSTA - INAMMISSIBILITA' - SPECIE: EDICOLANTI, COMMERCIO DI PUBBLICAZIONI OSCENE.

Testo
L'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.87, richiede ai commi secondo e terzo di far conoscere con le dovute garanzie di pubblicita` i termini e i motivi con i quali e` stata sollevata una questione di legittimita` costituzionale. E pertanto e` inammissibile una questione di legittimita` costituzionale proposta senza che il giudice abbia motivato circa la sua rilevanza nel procedimento a quo. (Specie: non punibilita` degli edicolanti per commercio di pubblicazioni oscene).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 31

Altri parametri e norme interposte