Sentenza 243/1982 (ECLI:IT:COST:1982:243)
Massima numero 9901
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  20/12/1982;  Decisione del  20/12/1982
Deposito del 29/12/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9902  9903  9904  9905


Titolo
SENT. 243/82 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - DOMANDA FISSAZIONE UDIENZA - ESTINZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Va dichiarata l'inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale quando il giudice a quo ometta di motivare sulla rilevanza, ne` sia possibile trarre nel dispositivo e nella motivazione riferimento alcuno alle situazioni concrete rispetto alle quali la rilevanza va verificata. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., dell'art. 44 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e degli artt. 10, comma secondo, n. 14 e 15 l. 9 ottobre 1971 n. 825, nella parte in cui dispongono, in contrasto con le citate norme della legge delega, che il contribuente debba chiedere con istanza alla Commissione tributaria ed entro sei mesi la trattazione del ricorso o della impugnazione da lui proposta, e che in difetto il processo sia dichiarato estinto).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte