Sentenza 250/2020 (ECLI:IT:COST:2020:250)
Massima numero 43091
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MORELLI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
22/10/2020; Decisione del
22/10/2020
Deposito del 26/11/2020; Pubblicazione in G. U. 02/12/2020
Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di norma regionale il cui termine di attuazione è già decorso - Permanenza dell'interesse del ricorrente a conseguire una declaratoria di illegittimità costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Impugnazione di norma regionale il cui termine di attuazione è già decorso - Permanenza dell'interesse del ricorrente a conseguire una declaratoria di illegittimità costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di interesse, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2019. L'essere già decorso il termine indicato nella disposizione impugnata non rende irrilevante la sua declaratoria di illegittimità costituzionale, permanendo l'interesse del Governo ricorrente a conseguire una declaratoria in ordine alla competenza esclusiva dello Stato in materia, anche al fine di evitare la possibilità di interventi normativi replicativi ovvero emulativi di quello regionale impugnato. In materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, costituisce poi preciso interesse dello Stato conseguire la rimozione dall'ordinamento della specifica disposizione impugnata, a prescindere dalla vigenza di norme legislative regionali che ne costituirebbero il presupposto di legittimazione, non potendo queste ultime legittimare interventi normativi della Regione che stabiliscano una diversa disciplina di aspetti fondamentali dettati dalla normativa statale. (Precedente citato: sentenza n. 80 del 2017).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di interesse, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2019. L'essere già decorso il termine indicato nella disposizione impugnata non rende irrilevante la sua declaratoria di illegittimità costituzionale, permanendo l'interesse del Governo ricorrente a conseguire una declaratoria in ordine alla competenza esclusiva dello Stato in materia, anche al fine di evitare la possibilità di interventi normativi replicativi ovvero emulativi di quello regionale impugnato. In materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, costituisce poi preciso interesse dello Stato conseguire la rimozione dall'ordinamento della specifica disposizione impugnata, a prescindere dalla vigenza di norme legislative regionali che ne costituirebbero il presupposto di legittimazione, non potendo queste ultime legittimare interventi normativi della Regione che stabiliscano una diversa disciplina di aspetti fondamentali dettati dalla normativa statale. (Precedente citato: sentenza n. 80 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
24/04/2019
n. 4
art. 6
co. 6
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte