Sentenza 250/2020 (ECLI:IT:COST:2020:250)
Massima numero 43091
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MORELLI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  22/10/2020;  Decisione del  22/10/2020
Deposito del 26/11/2020; Pubblicazione in G. U. 02/12/2020
Massime associate alla pronuncia:  43086  43087  43088  43089  43090  43092  43093  43094  43095


Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di norma regionale il cui termine di attuazione è già decorso - Permanenza dell'interesse del ricorrente a conseguire una declaratoria di illegittimità costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di interesse, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2019. L'essere già decorso il termine indicato nella disposizione impugnata non rende irrilevante la sua declaratoria di illegittimità costituzionale, permanendo l'interesse del Governo ricorrente a conseguire una declaratoria in ordine alla competenza esclusiva dello Stato in materia, anche al fine di evitare la possibilità di interventi normativi replicativi ovvero emulativi di quello regionale impugnato. In materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, costituisce poi preciso interesse dello Stato conseguire la rimozione dall'ordinamento della specifica disposizione impugnata, a prescindere dalla vigenza di norme legislative regionali che ne costituirebbero il presupposto di legittimazione, non potendo queste ultime legittimare interventi normativi della Regione che stabiliscano una diversa disciplina di aspetti fondamentali dettati dalla normativa statale. (Precedente citato: sentenza n. 80 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  24/04/2019  n. 4  art. 6  co. 6

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte