Sentenza 243/1982 (ECLI:IT:COST:1982:243)
Massima numero 9902
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  20/12/1982;  Decisione del  20/12/1982
Deposito del 29/12/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9901  9903  9904  9905


Titolo
SENT. 243/82 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - DOMANDA FISSAZIONE UDIENZA - CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE - ESTINZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Va dichiarata l'inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale quando il giudice a quo ometta di motivare sulla rilevanza, ne` sia possibile trarre nell'ordinanza l'esistenza dei presupposti della rilevanza stessa. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale "dell'art. 44 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 in riferimento alla legge delega, all'art. 650 c.p.c. e agli artt. 426 e 435 c.p.c. in relazione agli artt. 2, 24 e 76 Cost., nella parte in cui non prevede la possibilita` di una remissione in termini per causa di forza maggiore o per caso fortuito e nella parte in cui non prevede una distinzione tra i ricorsi privi dell'indicazione dei motivi e quindi presentati a fini dilatori e i ricorsi che tali motivi contengano").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

codice di procedura civile    n. 0  art. 650  

codice di procedura civile    n. 0  art. 426  

codice di procedura civile    n. 0  art. 435  

legge  29/10/1971  n. 825  art. 0